Credito d’imposta R&S: novità e aspetti contabili
di Viviana GrippoCon circolare 10/E/2018 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Prima di affrontare le novità contenute nella circolare citata e gli aspetti contabili in tema di credito d’imposta R&S si richiama brevemente il contenuto della normativa.
Il credito d’imposta R&S è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 D.L. 145/2013, successivamente oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 35, Legge di Stabilità 2015 e, in seguito, dell’articolo 1, comma 15, Legge di Bilancio 2017.
Nella attuale formulazione è riconosciuto un credito d’imposta:
- per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- commisurato, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolati, all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti;
- in misura pari al 50% dell’eccedenza riferibile ai costi per:
- personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo,
- quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
- spese per contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese,
- costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione è tuttavia necessario che nel periodo d’imposta in cui si intende beneficiare dell’agevolazione siano sostenute spese di importo almeno pari a 30.000 euro con un massimo annuale di 20 milioni di euro.
Venendo alla circolare 10/E/2018 si sottolinea che con essa l’Agenzia ha voluto affrontare una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, quali:
- fusioni,
- scissioni,
- conferimenti di azienda o rami aziendali.
In realtà l’applicazione delle norme in tema di credito d’imposta R&S al caso delle operazioni straordinarie, dicono le Entrate, era già stata affrontata in precedenti interventi, come la circolare AdE 5/E/2016 e la risoluzione AdE 121/E/2017: la circolare in commento deve quindi essere intesa come integrativa delle precedenti espressioni dell’Amministrazione Finanziaria la quale, a conferma di tale previsione, specifica che la correzione di comportamenti difformi tenuti per errata interpretazione della normativa potrà essere esercitata con diverse conseguenze a seconda che ne sia derivato un maggior o minor credito.
Nel primo caso, senza applicazione di sanzioni, si potrà provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa con successivo versamento del maggior credito utilizzato (restando invece fermo l’obbligo di versamento degli interessi).
Nel secondo caso sarà sufficiente presentare la sola dichiarazione integrativa a favore determinando il corretto credito vantato.
Se l’errore comporta la determinazione di un: | Per la correzione occorre: |
maggior credito di imposta | presentare dichiarazione integrativa e riversare il credito, se utilizzato, con interessi e senza sanzioni |
minor credito di imposta | presentare solo dichiarazione integrativa |
Tutto quanto appena premesso, si affrontano ora gli aspetti contabili.
L’iscrizione del credito determinato come sopra dovrà avvenire con la seguente scrittura contabile:
Credito per R&S a Contributi in conto esercizio
La voce va iscritta in A5 di conto economico, mentre la voce di credito dovrà trovare allocazione in CII 4-bis.
Va inoltre chiarito che non sussiste alcun obbligo, per la società, di deposito della certificazione.
Ai fini della compensazione sarà necessario iscrivere il credito in apposito rigo del quadro RU del modello Redditi.