11 Maggio 2021

Credito d’imposta R&S&I&D: aliquote e massimali potenziati solo dal 2021

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Le aliquote e i massimali del credito d’imposta R&S&I&D potenziati dalla L. 178/2020 si applicano ai costi sostenuti a partire dal periodo 2021: l’attesissimo chiarimento è contenuto nella risposta all’interpello dell’Agenzia delle entrate n. 323 di ieri 10.05.2021.

La Legge di Bilancio 2021, che ha disposto la proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (R&S&I&D) introdotto dall’articolo 1, commi 198209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), ha potenziato all’articolo 1, comma 1064, lettera f), L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) l’intensità delle agevolazioni, modificando il testo della Legge previgente.

L’assenza di specifiche disposizioni di decorrenza delle novità ha alimentato la speranza dei contribuenti che le maggiori aliquote e i più elevati limiti di credito trovassero applicazione già a partire dalle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 2020.

Nel precedente contributo “I dubbi applicativi del credito d’imposta R&S&I&D” erano stati esaminati gli elementi contrastanti con l’applicazione retroattiva delle maggiori aliquote:

  • il principio generale di irretroattività della norma tributaria sancito dall’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”);
  • l’assenza di stanziamento di risorse finanziarie in relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021, a copertura del maggiore credito che maturerebbe nell’anno 2020 per effetto delle nuove aliquote e dei nuovi massimali.

Le spiegazioni addotte dall’Amministrazione finanziaria a sostegno dell’irretroattività nel citato documento di prassi sono in particolare le seguenti:

  • le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, in assenza di espressa previsione di retroattività, possono trovare applicazione esclusivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge, ovvero dal 01.01.2021;
  • la scelta di apportare correttivi direttamente al testo della previgente Legge di Bilancio 2020 rappresenta una mera tecnica redazionale, che non può essere assunta quale prova della volontà legislativa di conferire efficacia retroattiva;
  • l’assenza di stanziamento in relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021 conferma la volontà legislativa di disporre per il futuro.

In conclusione risulta confermato che le spese sostenute nel periodo d’imposta 2020, secondo il principio generale di competenza fiscale ex articolo 109 Tuir, vadano assoggettate alle minori aliquote e massimali previsti dall’articolo 1, comma 203, L. 160/2019.

Al contrario le percentuali e i tetti potenziati dalla L. 178/2020 si applicheranno, nella generalità dei casi, alle spese sostenute nei periodi 2021 e 2022, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti.

A integrazione delle intensità definite per le imprese a livello nazionale, i commi 185-187, del medesimo articolo 1, L. 178/2020 prevedono la proroga al biennio 2021-2022 delle aliquote di credito maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle sole regioni del Mezzogiorno.

Tale maggiorazione, che costituisce Aiuto di Stato, nel periodo d’imposta 2020 si applica, in virtù dell’articolo 244 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), alle attività di R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni del Mezzogiorno);
  • Lazio, Marche e Umbria (regioni del Centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017).

Nella seguente tavola sinottica si evidenziano aliquote e massimali di credito d’imposta R&S&I&D in relazione ai periodi di vigenza dell’agevolazione 2020-2021-2022:

Tipologia di attività Periodo d’imposta 2020 Periodi d’imposta 2021 e 2022
R&S 12% – Limite 3 milioni di euro
Imprese del Mezzogiorno e Lazio, Umbria e Marche:
–  25% grande impresa
–  35% media impresa
–  45% piccola impresa
20% – Limite 4 milioni di euro
Imprese del Mezzogiorno:
–  25% grande impresa
–  35% media impresa
–  45% piccola impresa
IT 6% – Limite 1,5 milioni di euro 10% – Limite 2 milioni di euro
IT 4.0 e green 10% – Limite 1,5 milioni di euro 15% – Limite 2 milioni di euro
Design e ideazione estetica 6% – Limite 1,5 milioni di euro 10% – Limite 2 milioni di euro

L’intervento normativo dell’articolo 1, comma 1064, lett. a)-h), L. 178/2020 ha inoltre disposto:

  • modifiche e precisazioni alla normativa previgente della L. 160/2019, finalizzate a un miglior coordinamento formale;
  • l’introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica, per garantire maggiore certezza alle imprese in termini di ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

In relazione all’onere di asseverazione della relazione tecnica lo stesso Mise, in recenti convegni, ha confermato l’applicazione retroattiva a conferma della ratio legis di introdurre una forma di tutela delle imprese beneficiarie.