2 Marzo 2021

Credito d’imposta R&S&I&D: pubblicati i codici tributo

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella mattinata di ieri, 1° marzo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risoluzione 13/E/2021 che istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito d’imposta R&S&I&D.

All’interno della triade dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0 mancavano infatti all’appello soltanto i codici tributo della R&S, IT e design, la cui compensazione sarebbe già stata teoricamente possibile dal 01.01.2021, previa acquisizione della certificazione contabile, per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Le regole di fruizione del credito R&S&I&D sono dettate dal comma 204 dell’articolo 1 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) come di seguito illustrato.

Il credito d’imposta R&S&I&D è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e soggiace ad un espresso divieto di cessione e trasferimento anche all’interno del consolidato fiscale.

Il momento di fruizione del credito d’imposta R&S&I&D decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (per la generalità delle imprese, dunque, dal 01.01.2021).

Tuttavia il diritto alla compensazione è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, estesi a tutte le imprese.

La compensazione è ammessa in tre quote annuali di pari importo. Come chiarito dal Mise nel recente convegno organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere Federmacchine e Anima, e in continuità con l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate manifestata in occasione di Telefisco 2021 in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il triennio rappresenta il periodo minimo di compensazione, con la conseguente facoltà:

  • di riporto al periodo d’imposta successivo dell’eventuale quota di credito inutilizzata per incapienza;
  • di riporto delle quote residue per incapienza anche oltre il periodo triennale di fruizione.

Al credito R&S&I&D non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro annui) e di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (700.000 euro annui innalzati a 1 milione di euro per il 2020).

Il modello F24 è presentabile unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La fruizione del credito è automatica, non essendo subordinata ad autorizzazioni preventive dell’Agenzia delle entrate o di altro ente: la compensazione può avvenire prima della trasmissione del modello redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito e prima dell’invio della comunicazione al Mise.

Per quanto concerne quest’ultimo adempimento si rammenta infatti che la comunicazione al Mise, introdotta dall’articolo 1, comma 204, L. 160/2019, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise dei dati necessari per il monitoraggio della misura agevolativa e che in tal senso il suo invio è previsto su base volontaria delle imprese e in ottica collaborativa: l’eventuale inadempimento non incide né sull’ammissibilità all’agevolazione, né sul diritto alla fruizione del credito.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della Comunicazione al Mise saranno resi noti con provvedimento ministeriale di prossima emanazione (atteso entro la fine del primo semestre 2021).

Con l’avvenuta istituzione dei codici tributo è dunque ora possibile, previa acquisizione della certificazione contabile, compensare la prima quota annuale del credito d’imposta per investimenti in R&S&I&D effettuati nel 2020.

I codici tributo istituiti sono nello specifico distinti in relazione ai seguenti crediti d’imposta:

Si rammenta che per il biennio 2021/2022 sono disposte le seguenti proroghe:

La Legge di Bilancio 2021 non dispone invece la proroga del potenziamento delle aliquote R&S nelle regioni del centro Italia al biennio 2021-2022.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano i codici tributo istituiti per il credito d’imposta R&S&I&D, con la precisazione che il campo del modello F24anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di maturazione del credito nel formato “AAAA”:

 

Codici tributo del credito d’imposta R&S&I&D ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020
Tipologia di credito Codice tributo Anno di riferimento Quote annuali di compensazione (numero minimo)
R&S&I&D 6938 Anno di maturazione del credito 3
R&S potenziato nel Mezzogiorno 6939

Anno di maturazione del credito

3
R&S nelle regioni del centro Italia (Lazio, Umbria e Marche) 6940 Anno di maturazione del credito 3