Credito d’imposta per spese di formazione 4.0: le risposte del MEF
di Federica FurlaniIl 15 marzo scorso sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze le risposte ai principali quesiti posti nel corso del Webinar del 22 febbraio 2018, avente ad oggetto le “Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti”.
In particolare, per quanto riguarda il credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’articolo 1, comma 46–54, L. 205/2017, in attesa del decreto attuativo che dovrebbe essere emanato a breve (come si desume da una specifica risposta fornita), il Dipartimento delle finanze ha fatto chiarezza su alcuni aspetti dubbi.
Ricordiamo innanzitutto che la misura agevolativa per il 2018 consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente (fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro) per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie di cui al piano nazionale Industria 4.0, quali:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti: vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologie di produzione. Per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori nei quali svolgere la formazione.
Tornando alle risposte fornite, al quesito se detto credito sia condizionato alla circostanza che l’impresa fruisca anche delle agevolazioni per gli investimenti in determinati beni strumentali materiali e immateriali, il MEF ha replicato specificando che il credito d’imposta formazione, pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, è comunque indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche del super e dell’iper-ammortamento.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo è stato precisato che il credito d’imposta per la formazione è rivolto a tutte le imprese, e quindi si applica anche alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese artigiane.
Con riferimento alle spese ammissibili, esse saranno individuate dal decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso di emanazione, che avrà anche cura, nell’individuare i soggetti beneficiari, di identificare le fattispecie al ricorrere delle quali gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta.
E’ stato inoltre precisato che la misura agevolativa, avendo natura di incentivo automatico, non richiede un’istanza di accesso all’incentivo. Pur tuttavia, eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d’imposta potranno essere previsti dal suddetto decreto di attuazione.
In materia di super-ammortamento è stato invece precisato che, essendo esclusa esplicitamente dalla legge di Bilancio la proroga del super ammortamento agli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2018, in “veicoli e altri mezzi di trasporto a motore di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir”, non è prevista alcuna distinzione in merito alla natura ecologica dei mezzi di trasporto; ne consegue, pertanto, che sono esclusi dalla proroga dell’agevolazione i veicoli e i mezzi di trasporto, rientranti nelle categorie dallo stesso previste, anche se a bassa emissione.
In merito al credito per la quotazione delle PMI (articolo 1, comma 89–92, L. 205/2017) al quesito se e quando le imprese devono presentare una eventuale domanda, atteso che presumibilmente il processo di quotazione interesserà più esercizi, i tecnici del MEF hanno risposto che, essendo previsti dei limiti di spesa annui, le imprese dovranno presentare una istanza ai fini della fruizione del credito d’imposta e, indipendentemente dalla durata della procedura, la domanda ai fini della quantificazione del credito spettante dovrà essere presentata a quotazione avvenuta.