Credito d’imposta spese sanificazione e acquisto DPI: domande dal 4 ottobre
di Clara PolletSimone DimitriAllo scopo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19, l’articolo 32 D.L. 73/2021 ha introdotto un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta, per ciascun beneficiario, nella misura del 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019.
Le modalità di accesso al beneficio ricalcano, in buona sostanza, quelle previste per il credito d’imposta introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020, riferito alle spese per sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020.
Si ricorda che lo scorso anno il credito d’imposta era previsto al 60 per cento, percentuale poi ridotta al 15,6423 per cento, ottenuta dal rapporto tra fondi disponibili (euro 200.000.000) ed ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (euro 1.278.578.142); la misura era stata aumentata al 28,297 per cento dall’articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020, dopo la conversione in L. 126/2020.
Per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno corrente occorre trasmettere apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Le domande possono essere inviate direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
Inoltre, all’interno della finestra temporale dedicata all’invio delle domande è possibile presentare la rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.
Con riferimento all’ambito oggettivo sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del citato D.L. 73/2021, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.
Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 verrà scartato.
Non trovano applicazione, invece, i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 – limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 – limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.
Si attende, infine, apposita risoluzione con cui verranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.