29 Aprile 2017

Credito d’imposta videosorveglianza: istruzioni per l’uso

di EVOLUTION
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La legge di Stabilità 2016 ha introdotto il riconoscimento di un credito d’imposta fruibile a partire da quest’anno dalle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per sistemi di videosorveglianza.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’agevolazione in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si concentra sulle diverse modalità operative di utilizzo del bonus.

L’articolo 1, comma 982 della L. 208/2015 ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto, nel corso del 2016, spese:

  • per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
  • connesse alla stipula di contratti con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Sotto il profilo sostanziale, il bonus spetta nella misura percentuale stabilita sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e il credito complessivamente richiesto. Come reso noto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 62015 dello scorso 30 marzo, la misura dell’agevolazione spettante nel 2017 sarà

pari al 100% dell’importo richiesto e risultante dalle istanze validamente presentate.

Si ricorda che per le spese sostenute in relazione all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta viene ridotto del 50% ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.M. 6 dicembre 2016.

L’importo dell’agevolazione spettante deve poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi – al rigo G12 del modello 730/2017 ovvero al rigo CR17 del modello Redditi Pf 2017, ed è utilizzabile:

  • in compensazione con modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (esclusivamente per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo).

Come confermato dalla circolare AdE 7/E/2017, l’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Al fine di permettere ai contribuenti l’utilizzo del bonus in compensazione mediante modello F24, la risoluzione AdE 42/E/2017 ha istituito lo specifico codice tributo “6874” da esporre nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento”, inoltre, deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa nel formato “AAAA”.

Alla luce delle indicazioni fornite si consideri il contribuente Mario Rossi il quale nel corso del 2016:

  • ha sostenuto spese per 10.000 euro in relazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale,
  • relativi ad un immobile adibito promiscuamente all’esercizio di lavoro autonomo e all’uso personale/familiare.

Nel 2017 l’importo dell’agevolazione spettante sarà pari a 5.000 euro (50%*10.000) e potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 compilato come segue.

erario

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
•    i requisiti per la fruizione del bonus;
•   le modalità di presentazione dell’istanza di attribuzione;
•   la cumulabilità del credito con altre agevolazioni;
•   l’elenco della documentazione rilevante da controllare e conservare.
Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali