29 Dicembre 2022

Credito energia, gas e carburanti: le scadenze di fine anno

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel corso del 2022 sono state emanate diverse disposizioni normative che consentono alle imprese, a determinate condizioni, di beneficiare di un credito d’imposta commisurato alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento.

Nello specifico:

  • per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è stato introdotto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
  • per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è previsto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre e per il mese di dicembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Per approfondimenti sulle misure del credito spettante distinte per periodo agevolato, si rimanda ad un nostro precedente contributo.

I crediti sopra richiamati possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando uno specifico codici tributo, da inserire nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

I crediti spettanti riferiti ai primi 2 trimestri dell’anno devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022, mentre per i successivi trimestri del 2022 valgono le seguenti scadenze:

  • i crediti relativi al terzo trimestre 2022 (di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971) devono essere utilizzati entro il 30 giugno 2023;
  • i crediti relativi al periodo ottobre-novembre 2022 (di cui ai codici tributo 6983, 6984, 6985, 6986) ed al mese di dicembre 2022 (di cui ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996) vanno utilizzati entro il 30 giugno 2023;
  • il credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022 per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 2 D.L. 144/2022, deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023 (codice tributo 6987, istituito con la risoluzione 54/E/2022).

In alternativa all’utilizzo in compensazione, l’impresa può avvalersi della cessione del credito, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. n. 253445/2022, prot. n. 376961/2022 e prot. n. 450517/2022).

In tal caso, è necessario trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione riferita alla cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.

Le cessioni dei crediti devono essere comunicate all’Agenzia:

  • entro il 22 marzo 2023, per il credito di cui al codice 6987. I cessionari possono utilizzare il credito acquistato entro il 31 marzo 2023;
  • entro il 21 giugno 2023, per i crediti di cui ai codici 6968, 6969, 6970, 6971, 6983, 6984, 6985 e 6986. I cessionari devono utilizzare i crediti acquistati entro il 30 giugno 2023.

Per tutti gli altri crediti, la comunicazione andava fatta entro il 21 dicembre 2022, con utilizzo del credito da parte del cessionario entro il 31 dicembre 2022.

Con le risoluzioni 38/E/2022, 59/E/2022, 73/E/2022 sono stati istituiti appositi codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.

Anche i crediti relativi al mese di dicembre 2022 (di cui ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996), in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite F24, possono essere ceduti e vanno fruiti dai cessionari entro il 30 giugno 2023.

Nella tabella seguente si riepilogano i codici tributi riferiti al terzo e quarto trimestre 2022 (energia e gas).

Codice tributo Descrizione credito Ammontare del credito
 
6993
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(dicembre 2022)
 
40% delle spese
 
6994
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
(dicembre 2022)
 
40% delle spese
 
6995
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)  
30% delle spese
 
6996
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(dicembre 2022)
 
40% delle spese
 
6983
credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(ottobre e novembre 2022)
 
40% delle spese
 
6984
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
(ottobre e novembre 2022)
 
40% delle spese
 
6985
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(ottobre e novembre 2022)
 
30% delle spese
 
 
6986
 
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(ottobre e novembre 2022)
 
40% delle spese
 
6968
credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(terzo trimestre 2022)
 
25% delle spese
 
6969
 
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale
(terzo trimestre 2022)
 
25% delle spese
 
6970
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore
(terzo trimestre 2022)
 
15% delle spese
 
 
6971
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale
(terzo trimestre 2022)
 
25% delle spese