Credito formazione 4.0: semplificata la procedura di deposito del contratto collettivo
di Debora ReverberiIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, a decorrere dal 17.07.2019, una versione semplificata della procedura telematica di deposito dei contratti collettivi da parte dei datori di lavoro e delle associazioni di categoria.
La novità riguarda sia la possibilità di utilizzare l’applicativo anche per depositare i contratti di primo livello, sia una semplificazione procedurale del deposito telematico, che nella versione aggiornata prevede due fasi.
Nella prima fase si procede all’inserimento delle seguenti informazioni di base e al caricamento del file in formato pdf:
- dati del datore di lavoro o dell’associazione di categoria che effettua il deposito;
- tipologia del contratto in deposito;
- data di sottoscrizione del contratto;
- periodo di validità del contratto.
Non è più necessario selezionare preventivamente la funzionalità per la quale si intende effettuare il deposito online.
Nella seconda fase è prevista la possibilità di specificare l’agevolazione per cui si intende effettuare il deposito telematico e il sistema potrà richiedere l’aggiunta di dati specifici; qualora la motivazione che rende necessario il deposito esuli dalle fattispecie previste, l’utente potrà compilare il campo testuale “Altro” aggiungendo ulteriori informazioni.
L’articolo 14 D.Lgs. 151/2015 stabilisce che le agevolazioni legate alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciute a condizione che questi vengano depositati in via telematica, in modo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro possano mettere a disposizione delle altre amministrazioni e degli enti pubblici interessati le informazioni contenute nei contratti.
In particolare le agevolazioni che prevedono l’obbligo di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale sono le seguenti:
- i premi di risultato e welfare aziendale, in cui il regolare deposito del contratto è necessario entro trenta giorni dalla sottoscrizione per poter usufruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali introdotte all’articolo 1, commi 182–190, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in cui il deposito telematico era necessario ai fini della decontribuzione prevista dall’articolo 25 D.Lgs. 80/2015 introdotta in via sperimentale per i soli contratti aziendali sottoscritti dal 01.01.2017 al 31.08.2018;
- il credito d’imposta formazione 4.0, in relazione al quale il deposito telematico dei contratti collettivi aziendali o territoriali resta una condizione di ammissibilità imprescindibile.
Il credito d’imposta formazione 4.0 è stato introdotto dall’articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), originariamente in via sperimentale per il solo anno 2018, come misura inquadrabile tra le agevolazioni del “Piano Nazionale Impresa 4.0” volta a favorire i processi di innovazione tecnologica e digitale delle aziende tramite valorizzazione della risorsa capitale umano.
L’incentivo è stato prorogato con modificazioni dall’articolo 1, commi 78–81, L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
La proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la seguente rimodulazione del beneficio con entità inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa, quantificata in misura percentuale al costo lordo aziendale del personale dipendente impegnato in qualità di discente (o tutor o docente nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente) per le ore di formazione:
Periodo d’imposta | Dimensione impresa | Misura del credito | Limite massimo di spesa annuo |
2018 | Qualsiasi | 40% | euro 300.000 |
2019 | Piccola impresa | 50% | euro 300.000 |
Media impresa | 40% | euro 300.000 | |
Grande impresa | 30% | euro 200.000 |
L’articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018 ha introdotto due specifiche condizioni di ammissibilità al beneficio:
- l’impegno formale dell’impresa ad investire nella formazione 4.0 dei propri dipendenti, da esplicitarsi tramite deposito telematico del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
- l’autocertificazione dei risultati prodotti dall’investimento in formazione 4.0 tramite rilascio ai dipendenti discenti di una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa sull’effettiva partecipazione, apprendimento e consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali individuati nell’allegato A alla 205/2017.
La circolare direttoriale n. 412088 del 03.12.2018, emanata dal Mise – Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese – ha sciolto i dubbi relativi a termini e modalità di deposito, confermando la possibilità di assolvere il requisito formale successivamente allo svolgimento delle attività formative, purché entro il 31.12.2018, attraverso la procedura di deposito telematico messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e oggetto di odierna semplificazione.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 79 del 20.03.2019 l’Agenzia delle entrate ha confermato che il deposito del contratto non incide sull’individuazione del dies a quo per la determinazione delle spese ammissibili, restando impregiudicata la possibilità di agevolare l’attività formativa svolta antecedentemente all’esecuzione dell’adempimento formale e non rendendosi necessario un ragguaglio ad anno del credito d’imposta.
Il deposito telematico dei contratti può dunque avvenire a posteriori dell’esecuzione dell’attività formativa agevolabile, purché entro la fine del periodo d’imposta di sostenimento delle spese.