Credito Formazione 4.0 su spese sostenute ante deposito del contratto
di Debora ReverberiLa quantificazione del credito d’imposta Formazione 4.0 prescinde dalla data di deposito del contratto presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, purché quest’ultimo avvenga entro la fine del periodo d’imposta di sostenimento delle spese.
È quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello n. 79 del 20.03.2019.
La società istante ha dichiarato di aver svolto attività formativa 4.0 nel periodo d’imposta 2018 e di nutrire dubbi circa la corretta modalità di quantificazione del credito d’imposta Formazione 4.0, in relazione ad attività formativa svolta anteriormente al momento di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale.
In tal caso il contribuente riteneva di poter considerare l’intero costo lordo aziendale dei dipendenti coinvolti nella formazione svolta, in riferimento alle ore o alle giornate formative, sin dall’inizio di sostenimento delle spese, senza dover procedere ad un ragguaglio delle spese ammissibili alla minore durata calcolata dal momento del deposito del contratto.
L’istanza di interpello riguarda dunque l’esistenza di una correlazione tra il termine di deposito dei contratti collettivi, che costituisce un’imprescindibile condizione di ammissibilità al beneficio, e il periodo di sostenimento delle spese agevolabili.
Sul tema l’articolo 3, comma 3, D.M. 04.05.2018 prevede due specifiche condizioni di ammissibilità al beneficio:
- l’impegno formale dell’impresa ad investire nella formazione 4.0 dei propri dipendenti, da esplicitarsi all’interno del contratto collettivo aziendale o territoriale tramite deposito in via telematica presso l’Ispettorato del Lavoro competente;
- l’autocertificazione dei risultati prodotti dall’investimento in formazione 4.0 tramite rilascio ai dipendenti discenti di una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa sull’effettiva partecipazione, apprendimento e consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali previsti.
Il successivo chiarimento del Mise contenuto nella circolare n. 412088 del 03.12.2018 ha sciolto i dubbi applicativi relativi a termini e modalità di deposito, confermando la possibilità di assolvere tale requisito formale successivamente allo svolgimento delle attività formative purché entro il 31.12.2018, nella modalità telematica messa a disposizione sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ e reso disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente.
Nella risposta all’interpello l’Agenzia delle entrate ha pertanto confermato tale impostazione: il deposito del contratto presso l’Ispettorato del lavoro competente non incide sull’individuazione del dies a quo per la determinazione delle spese ammissibili, restando impregiudicata la possibilità di agevolare l’attività formativa svolta antecedentemente all’adempimento formale e non rendendosi necessario un ragguaglio ad anno del credito d’imposta.
Viene inoltre confermato il termine improrogabile per l’ammissibilità al beneficio: il deposito dei contratti deve avvenire entro la fine del periodo d’imposta di riferimento delle spese ammissibili.
È pertanto confermata l’impossibilità di accedere al beneficio per tutte quelle imprese che, pur avendo sostenuto nel periodo 2018 costi ammissibili al credito d’imposta Formazione 4.0, non abbiano adempiuto al deposito in modalità telematica del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato del lavoro competente entro il 31.12.2018.
Si rammenta che il credito d’imposta Formazione 4.0, introdotto originariamente in via sperimentale per il solo anno 2018, configurabile come un regime di aiuti alla formazione e inquadrabile tra le agevolazioni del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, è stato prorogato con modificazioni dalla Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.
La proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2019 introduce una rimodulazione del beneficio inversamente proporzionale alla dimensione d’impresa, con effetto premiale sulle piccole e medie imprese:
Dimensione impresa | Misura del credito | Limite massimo di spesa annuo |
Micro e piccola impresa | 50% | euro 300.000 |
Media impresa | 40% | euro 300.000 |
Grande impresa | 30% | euro 200.000 |
La formazione 4.0 effettuata nel periodo d’imposta 2019 sarà dunque meritevole di credito d’imposta con riferimento ai costi ammissibili sostenuti in tutto l’anno purché il deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale avvenga entro il 31.12.2019.