16 Novembre 2023

Credito Industria 4.0 per le imprese che producono energia: limiti e spiragli di apertura

di Alberto NordioClaudia Bollini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

In un periodo storico in cui la transizione ecologica risulta quanto più urgente e prioritaria, la normativa fiscale sembra non essere del tutto allineata nell’intento di favorire i produttori di energia che intendono investire in innovativi impianti fotovoltaici aventi – potenzialmente – caratteristiche compatibili con il modello «Industria 4.0».

L’articolo 1, commi 1051 – 1063, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), come modificato dall’articolo 1, comma 44, L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), ha prorogato il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali “4.0” effettuati nell’arco temporale che va dal 2023 al 2025. L’agevolazione precedentemente prevista per gli investimenti in beni strumentali nuovi “ordinari” non è, invece, stata rinnovata e risulta applicabile solo agli investimenti effettuati fino al 31.12.2022 o nel termine “lungo” del 30.11.2023.

L’Allegato A della L. 232/2016, cui rimanda la L. 178/2020 al fine di individuare le caratteristiche dei beni potenzialmente eleggibili alla tipologia dei beni materiali 4.0 agevolabili, circoscrive i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» alle seguenti macrocategorie:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

La circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n.4/E/2017– in tema di cd. Iper-ammortamento, i cui contenuti sono estendibili anche al credito d’imposta di cui alla L. 178/2020 – specifica che tra i «sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità» sono ricompresi anche i componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; continua la citata circolare precisando che risulterebbero escluse, invece, le «soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)», negando dunque tout court l’applicabilità dell’agevolazione rafforzata, prevista per i beni Industria 4.0, ai sistemi di produzione di energia elettrica, tra cui il fotovoltaico.

Ci si chiede se tale esclusione perentoria delle “soluzioni finalizzate alla produzione di energia” sia allineata alle attuali e potenziali caratteristiche tecnologiche degli impianti fotovoltaici (e eolici). Infatti, escludendo per il momento gli impianti fotovoltaici realizzati da privati e industrie per finalità principalmente di autoconsumo e autoproduzione, occorre rilevare come vi sia una serie di produttori di energia elettrica che stanno sviluppando moderni impianti i quali, attraverso sofisticati software e sensori, sono in grado di gestire la produzione di energia da remoto, ottimizzarne la produttività ed elaborare una quantità significativa di dati. Non di meno, gli odierni campi fotovoltaici sono capaci di prevedere la produzione di energia in base ai dati elaborati dal sistema e sono in grado di accumulare l’energia in eccesso rispetto alle richieste della rete.

Tale preclusione a priori è stata ribadita anche in relazione a specifici progetti sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle entrate la quale, a più riprese, ha negato l’accesso all’agevolazione per dette fattispecie oggetto di istanza di interpello, ribadendo la limitazione, espressa nella richiamata circolare n. 4/E/2017, qualora si tratti di soluzioni finalizzate alla produzione di energia (si veda sul punto la risposta ad interpello n. 904-1257/2020 e più recentemente la risposta ad interpello n. 75/2021).

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda i sistemi di accumulo dell’energia elettrica, nei precedenti chiarimenti (circolare 177355/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico), il Ministero ha ritenuto che tali sistemi siano da considerarsi alla stessa stregua delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia, in quanto trattasi di “sistemi ancillari agli impianti di produzione dell’energia, la cui funzione precipua è quella di accumulare l’energia nel momento in cui la produzione supera i consumi e di erogarla nel caso contrario, operando in un’ottica di continuità della fornitura energetica nonché di massimizzazione dell’autoproduzione”.

La già menzionata circolare n. 4/E/2017, inoltre, prosegue riportando che «la funzione principale di tali sistemi (i.e sistemi di accumulo dell’energia elettrica) non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo», bensì quella di «costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento»

L’interpretazione e i limiti posti dall’Amministrazione finanziaria sembrano, peraltro, incentrati sull’autoconsumo/autoproduzione dell’energia prodotta, e sembrerebbero non prendere in considerazione il caso delle società di produzione di energia elettrica, a cui tale limitazione non dovrebbe per la verità doversi applicare anche, ed a maggior ragione, in considerazione dell’evoluzione tecnologica delle nuove tipologie di impianti. In altre parole, il limite previsto dalla circolare n. 4/E/2017 sembrerebbe fondarsi sull’assunto che le soluzioni finalizzate alla produzione di energia non potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell’agevolazione connessa ai “beni 4.0”, in quanto aventi carattere di impianto e/o fonte di energia a cui le macchine 4.0 (oggetto dell’agevolazione) possano attingere per il proprio funzionamento.

In questo contesto, un seppur parziale segnale di potenziale apertura in merito alla possibilità di fruire di agevolazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica deriva dalla nuova Legge Sabatini, che ammette, infatti, in via condizionata il finanziamento di impianti di produzione di energia, seppure limitatamente alle imprese che svolgano attività di produzione di energia elettrica in via prevalente con codice Ateco 35.11, oppure che svolgano attività agricola, ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ.

Sarebbe auspicabile che tale distinguo, fondato sull’attività principale svolta dall’impresa, fosse ampliato anche all’agevolazione prevista per i beni nuovi aderenti al modello «Industria 4.0», incentivando così la transizione ecologica ed innovazione tecnologica per le società che producono energia.