Credito investimenti beni strumentali: Modelli Redditi 2021 e novità Sostegni bis
di Clara PolletSimone DimitriAl fine di sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019) ha previsto una serie di crediti d’imposta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020: la misura del credito varia dal 6% al 40%, a seconda che trattasi di beni “ordinari” o con caratteristiche 4.0.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, secondo la ripartizione in rate annuali, a decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione/o di interconnessione (in caso di beni 4.0).
In seguito, la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1062, L. 178/2020) ha rafforzato ulteriormente le misure in argomento: sono state incrementate le aliquote del credito spettante (dal 10% al 50%, in base alla tipologia di investimento) e sono stati anticipati i termini di utilizzo (possibilità di iniziare ad utilizzare in compensazione il credito spettante dall’anno di entrata in funzione/o di interconnessione se bene 4.0), per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
I Modello Redditi PF, SP e SC 2021 accolgono, nel quadro RU, sezione I, i dati relativi ai sopra esposti crediti d’imposta; per ciascuna agevolazione è richiesta la compilazione di un apposito modulo nel quale va esposto il codice identificativo del credito vantato.
I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, utilizzando i seguenti codici credito:
- “H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 188, L. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016). Si ricorda che, in tal caso, il credito d’imposta del 6% è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6932;
- “2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 189, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016). Il credito d’imposta (dal 20 al 40%, in base all’ammontare della spesa) è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6933;
- “3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 190, L. 160/2019 (beni di cui all’allegato B alla L. 232/2016). Il credito d’imposta del 15% è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6934.
Ai crediti d’imposta descritti non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU).
Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione.
Inoltre, nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:
- la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
- la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
- la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200.
Per quanto riguarda, invece, i crediti rafforzati dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021, previsti a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020, per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della sezione I del quadro RU, utilizzando ulteriori codici credito:
- “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’articolo 1, comma 1054, L. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla 232/2016). In tal caso, per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6935;
- “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016) Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6936;
- “3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, comma 1058, L. 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo 6937.
Inoltre, nella sezione IV, rigo RU130, va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:
- le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. La casella 4 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
- la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.
Si segnale infine che il decreto Sostegni bis, stando all’ultima bozza e alle indicazioni riportate nel Comunicato stampa n. 20 del Consiglio dei Ministri, estende anche ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in compensazione in un’unica quota annuale, per il solo 2021. Trattasi esclusivamente degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016.