12 Maggio 2021

Credito R&S al centro delle attività di controllo 2021 dell’Agenzia delle entrate

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 4/E/2021 l’Amministrazione finanziaria ha definito gli indirizzi operativi e le linee guida per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale che caratterizzeranno le attività di controllo del 2021, in relazione alla ripresa sia dell’invio delle lettere di compliance ai contribuenti, sia della notifica di accertamenti, atti di contestazione o irrogazione di sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta secondo le tempistiche e le regole definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 88314/2021.

Tali linee guida prevedono, anche in ragione delle criticità legate all’emergenza pandemica, un’attività di controllo focalizzata sul contrasto di comportamenti illeciti basati sull’indebita fruizione, oltre che dei contributi a fondo perduto, di crediti d’imposta utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

L’esperienza operativa del Settore Contrasto Illeciti ha in particolare evidenziato comportamenti fraudolenti nell’ambito del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.m.ii. e indirizzerà le attività di controllo delle Direzioni regionali e provinciali dell’Agenzia delle entrate, anche di concerto con la Guardia di Finanza, mediante elaborazione di indici di rischio e liste selettive.

In base ai controlli finora effettuati in materia di R&S, l’orientamento delle attività di analisi del rischio e selezione delle imprese di piccole e medie dimensioni tiene in considerazione i seguenti aspetti:

  • la tendenza dei contribuenti a fondare la spettanza del credito esclusivamente sulla correttezza documentale;
  • il ricorrere di posizioni incoerenti per presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all’agevolazione.

In merito al primo aspetto, l’Agenzia delle entrate dichiara di aver riscontrato in numerosi casi imprese beneficiarie del credito R&Sassistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito”.

In merito al secondo aspetto, l’Amministrazione finanziaria segnala alcuni primi indicatori di rischio, applicabili specialmente alle attività di R&S svolte “intra muros”:

  • scarsa o assente compatibilità tra attività di R&S e attività economica dichiarata;
  • inadeguatezza della struttura organizzativa aziendale;
  • formale assenza di costi per R&S “intra muros” nei periodi d’imposta 2012-2013-2014, spese che altrimenti rileverebbero ai fini del calcolo della media storica, riducendo o azzerando la spesa incrementale e l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti nei periodi dal 2015 al 2019.

Gli Uffici delle Entrate dovranno selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo in base a tali fattori, limitando l’attività istruttoria esterna alle casistiche ad alto profilo di rischio, individuandone i reali beneficiari e favorendo, ove possibile, il ricorso agli strumenti del contradditorio preventivo.

Pertanto l’attività di controllo delle Pmi per l’anno 2021 si concentrerà sui contribuenti che hanno utilizzato in compensazione i seguenti crediti d’imposta:

I controlli si focalizzeranno in particolare sul credito R&S e, per tutte le agevolazioni fruite sottoforma di credito d’imposta, sul riscontro delle compensazioni indebite in relazione a crediti palesemente fittizi.

Particolare riguardo verrà prestato ai casi di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta con:

  • somme iscritte a ruolo,
  • somme dovute a seguito di atti di accertamento, specie se oggetto di definizione con adesione, mediazione, conciliazione.

Si rammenta inoltre che nella circolare AdE 31/E/2020 sono contenute indicazioni rilevanti circa le attività di verifica e le sanzioni applicabili al credito d’imposta R&S:

  • l’Agenzia potrà procedere al recupero dell’agevolazione senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise, riservandosi la facoltà di attivarlo solo in casi di tecnicismo elevato;
  • ogniqualvolta i controlli evidenzino attività non eleggibili o spese non ammissibili l’Agenzia rileverà l’utilizzo di credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costituivo, indipendentemente dall’esposizione del credito in dichiarazione annuale;
  • il termine di notifica degli atti di recupero è fissato al “31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”, in linea col termine previsto per i crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008;
  • la sanzione applicata va dal 100% al 200% del credito (utilizzo in compensazione di credito inesistente, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997);
  • non è applicabile la definizione agevolata ex articolo 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997;
  • è sempre ammesso, anche in seguito alla constatazione della violazione purché entro la notifica dell’atto di recupero, il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
  • gli Uffici delle Entrate possono ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale in ragione delle “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione” ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997.