Credito R&S in caso di modifica dell’esercizio sociale
di Alessandro BonuzziCon la risoluzione 121/E di ieri l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013. In particolare, sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di calcolo dell’agevolazione nell’ipotesi in cui il soggetto che intende fruirne modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare.
Il documento di prassi ha preso come riferimento il caso di una società che nel corso del 2015 ha anticipato la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, così determinando, nello stesso anno, due distinti periodi di imposta:
- 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2015 e
- 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016.
Le precisazioni hanno riguardato:
- la determinazione del bonus per il primo periodo agevolato;
- la durata complessiva dell’incentivo.
Ciò in osservanza del disposto del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 145/2013, secondo cui il credito di imposta in questione:
- spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 – ossia per sei periodi d’imposta – ed
- è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Determinazione del primo periodo agevolato
Nel caso ipotizzato, la risoluzione in commento ha affermato che il primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione è quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015. In pratica, quindi, assumono rilevanza anche i periodi di imposta che vengono a determinarsi a seguito del mutamento dell’ambito temporale dell’esercizio sociale.
Ne deriva che la media degli investimenti pregressi va determinata considerando i periodi di imposta – coincidenti con l’anno solare – 2012, 2013 e 2014. Ciò significa che i costi ammissibili sostenuti tra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015 devono essere confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014. Per omogeneità rispetto alla durata del primo periodo di applicazione dell’agevolazione, la media va ragguagliata a otto mesi.
Sul punto, l’Agenzia precisa che coloro che hanno adottato “soluzioni interpretative difformi rispetto a quella prospettata, ad esempio, considerando come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, i periodi compresi tra il 1° settembre e il 31 agosto degli anni 2012, 2013 e 2014), possono “recuperare” l’annualità presentando – ricorrendone i presupposti – una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322”.
Durata complessiva dell’incentivo
Nel caso ipotizzato, l’applicazione letterale della norma porterebbe a ritenere che sia possibile accedere al beneficio per sette periodi d’imposta, anziché sei come dovrebbe, invece, essere. Difatti, la durata complessiva del bonus andrebbe dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2021, siccome l’ultimo periodo d’imposta agevolabile è quello in corso alla data del 31 dicembre 2021; nello specifico i periodi d’imposta interessati sarebbero:
- 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2015;
- 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016;
- 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017;
- 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018;
- 1° settembre 2018 – 31 agosto 2019;
- 1° settembre 2019 – 31 agosto 2020;
- 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021.
La risoluzione, però, ha affermato che ciò non è ammesso: l’arco temporale dell’agevolazione deve comunque corrispondere complessivamente a sei periodi di imposta (ovvero a 72 mesi).
Pertanto, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese, l’Agenzia ha precisato che, nella fattispecie ipotizzata, “qualora si intendesse accedere all’agevolazione relativamente al periodo 1° settembre 2020 – 31 agosto 2021 (i.e., periodo in corso al 31 dicembre 2020), il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1° settembre 2020-31 dicembre 2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021”.
Va da sé che anche in tal caso la media storica di riferimento dovrà essere ragguagliata.