Credito R&S: certificazione contabile per “competenza”
di Marco BombenLa documentazione contabile necessaria per fruire del credito d’imposta R&S non deve essere materialmente allegata al bilancio ma è sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile al momento del controllo.
Inoltre, nel caso in cui le spese per la certificazione vengano sostenute nell’anno successivo (N+1) a quello in cui sono effettuati gli investimenti ammissibili (N), lo specifico contributo attribuito su tali spese rientra nel bonus spettante per l’anno N pur essendo collegato a costi di competenza dell’anno N+1.
Questi i principali chiarimenti resi dalla circolare 13/E di ieri, nella quale il Fisco fornisce una vera e propria guida operativa – alla luce delle novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio – per le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sulle spese di ricerca e sviluppo.
Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. 145/2013, così come modificato dalla legge di Stabilità 2015, prevede un credito di imposta per le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 in relazione ad attività di R&S.
La legge di Bilancio 2017 è poi intervenuta con una serie di interventi applicabili a partire dai costi sostenuti nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2016. In particolare, la L. 232/2016 ha:
- aumentato le percentuali di agevolazione portandole tutte al 50%;
- esteso il periodo agevolabile agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020;
- aumentato le tipologie di spesa ammissibili facendo rientrare anche i costi per il personale non altamente qualificato;
- innalzato l’importo massimo fruibile annualmente da 5 a 20 milioni di euro.
Allegazione al bilancio della certificazione contabile
In materia di adempimenti documentali, che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare ai fini dei successivi controlli, la disciplina agevolativa richiede la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere certificata da un revisore o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali.
Tale certificazione, inoltre, per espressa previsione normativa “deve essere allegata al bilancio”.
L’infelice formulazione letterale della norma lasciava intendere che per fruire del bonus era necessario depositare materialmente la documentazione contabile oggetto di certificazione presso il Registro imprese; evidentemente, la questione si poneva solo per i soggetti tenuti al deposito del bilancio.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate aveva evitato di esprimersi nella precedente circolare 5/E/2016 limitandosi a ribadire le indicazioni fornite in materia dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27 maggio 2015.
La circolare 13/E di ieri, invece, chiarisce che non è necessario depositare la certificazione contabile presso la Camera di Commercio essendo “sufficiente che, una volta predisposta, sia conservata e resa disponibile, insieme al bilancio, al momento del controllo”.
Spese per attività di certificazione contabile
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione.
La norma prevede che le spese sostenute in relazione a tale certificazione siano ammissibili al credito di imposta:
- nella misura del 100%;
- entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Nella generalità dei casi, tali spese sono sostenute nell’anno successivo (N+1) rispetto a quello in cui sono effettuati gli investimenti agevolabili (N).
Dubbi applicativi circa il computo di questi costi nel credito d’imposta potevano sorgere quando l’impresa era sì beneficiaria del bonus nell’anno N ma non anche nell’anno N+1.
Atteso che la certificazione contabile è necessaria per fruire del beneficio, non pareva ragionevole che il mancato rispetto dei requisiti nell’anno di attestazione, ossia nell’anno N+1, facesse perdere il bonus sulle spese sostenute per il relativo ottenimento, essendo queste comunque collegate ai costi agevolabili.
In tal senso si è espressa la circolare di ieri, la quale afferma che “è consentito utilizzare in compensazione a decorrere dall’anno N+1, e più precisamente dal giorno successivo alla data di ultimazione della prestazione del certificatore, il credito di imposta corrispondente alle spese per la certificazione contabile” sostenute nell’anno N+1 ma relative all’anno N.
Resta ferma la deducibilità di tali componenti dal reddito d’impresa secondo le regole ordinarie di competenza, ossia nell’anno N+1.
Ad esempio, si consideri un contribuente che:
- risulta beneficiario per il 2016 del credito R&S pari a 10.000 euro;
- il 30.6.2017 ha sostenuto spese di certificazione contabile (ultimate in tale data) per 1.000 euro;
- nel 2017 non sostiene alcuna spesa agevolabile (non può quindi fruire del bonus).
L’impresa potrà utilizzare il credito d’imposta 2016, per un ammontare comprensivo del costo della certificazione (pari a 11.000 euro), a decorrere dall’1.7.2017, esclusivamente in compensazione nel modello F24. Al fine di evitare errori bloccanti, nel modello di versamento andrà indicato, quale anno di riferimento, l’anno a cui si riferisce il credito di imposta “principale” (anno 2016) anche per la quota parte di credito derivante dalla certificazione.
Si evidenzia, infine, che l’importo del credito di imposta complessivo (11.000 euro) dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi 2017. Diversamente, il costo della certificazione confluirà nel modello Redditi 2018.
18 Maggio 2017 a 8:40
ho letto con piacere l’articolo dell’autore, sempre molto chiaro nella sua esposizione, però mi sorge un dubbio relativamente a quanto riportato nell’ultimo paragrafo, perché mi pare incongruente con il disposto della circolare.
Dalla lettura della stessa l’ade richiede l’indicazione della spesa per la certificazione nel quadro RU dell’anno cui si riferisce la spesa agevolabile (anno N) con costo deducibile nell’anno (N+1). Perché l’autore ritiene che la spesa la si possa indicare, se non inserita in unico 2016 (per me anno ‘N’) anche nel quadro ru del 2017 (anno N+1)?
grazie e cordiali saluti
23 Maggio 2017 a 10:05
Gent.mo collega, nel caso in cui i costi per l’attività di R&S (spese per il personale, quote ammortamento ecc..) risultino sostenuti nel 2015 (anno N), e le spese di certificazione contabile nel 2016 (N+1) il credito complessivo (spese 2015 e certificazione 2016) andrà indicato nel quadro RU del modello Unico 2016 (relativo ai redditi 2015). L’eventuale omessa indicazione del credito nel quadro RU, tuttavia, rappresenta una mera violazione formale che non pregiudica la spettanza dell’agevolazione ed è sanabile con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Nella speranza di aver chiarito il Suo dubbio Le porgo cordiali saluti.
27 Giugno 2018 a 17:16
salve,
se il collegio sindacale non certifica le spese di r&s (in quanto non vuole prendersi la responsabilità) e la certificazione viene fatta da un revisore esterno, tale spesa del revisore esterno è utilizzabile come credito d’imposta (sempe nei limiti dei 5000 euro)?
6 Aprile 2021 a 17:49
Salve, faccio una domanda: ai fini delle spese ammissibili per la R&S i costi sostenuti da imputare devono essere per cassa o possono essere per competenza?