31 Dicembre 2020

Credito R&S: gestione degli interpelli, termine di accertamento e sanzioni

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

La riconducibilità di una concreta fattispecie nel novero delle attività ammissibili al credito d’imposta R&S, sia nella previgente disciplina dell’articolo 3 L. 145/2013 e ss.mm.ii., sia nella novellata disciplina del credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo1, commi 198208, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), involge competenze multidisciplinari a carattere tecnico oltre che fiscale.

Fin dagli albori della disciplina del credito d’imposta R&S, nel D.M. 27.05.2015, viene riconosciuta al Mise la competenza tecnica in materia in relazione ai seguenti aspetti:

  • l’ammissibilità di specifiche attività alle nozioni di ricerca teorica, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • la pertinenza dei costi sostenuti;
  • la congruità dei costi sostenuti.

La gestione delle istanze di interpello pluridisciplinari in materia di R&S, aventi ad oggetto la qualificazione di una concreta fattispecie sia sotto il profilo fiscale sia sotto il profilo tecnico, ha subìto, nei principali documenti di prassi susseguitisi negli anni, un’evoluzione finalizzata a circoscrivere i pareri resi dall’Agenzia delle entrate alle sole questioni di carattere fiscale, quali ad esempio:

  • l’individuazione degli investimenti ammissibili connessi allo svolgimento delle attività di R&S;
  • la verifica dell’effettivo sostenimento delle spese;
  • le cause di decadenza e revoca del beneficio.

La circolare AdE 5/E/2016 prevedeva, in caso di interpelli che comportassero accertamenti di natura tecnica, l’acquisizione preliminare del parere del Mise su iniziativa esclusiva dell’Agenzia delle entrate.

Questa modalità di gestione degli interpelli risultava compatibile con la portata dell’interpello c.d. qualificatorio, avente ad oggetto la qualificazione ai fini fiscali di una determinata fattispecie: infatti sebbene da un lato tale forma di interpello, al pari di quello ordinario, non possa avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico, era fatta salva la possibilità di attivazione dell’Amministrazione finanziaria in luogo del contribuente per l’ottenimento del parere tecnico preliminare dalle istituzioni competenti in materia, come precisato nella circolare AdE 9/E/2016.

La successiva circolare AdE 13/E/2017 ha introdotto, in caso di condizioni di obiettiva incertezza riguardanti esclusivamente la riconducibilità di fattispecie concrete e personali tra quelle eleggibili al credito d’imposta R&S, la facoltà per il contribuente di autonoma acquisizione di un parere tecnico del Mise con esonero dalla presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate.

Nell’ottica di implementare una risposta efficiente, efficace ed economica alle incertezze interpretative sollevate dai contribuenti, nella circolare AdE 31/E/2020 l’Amministrazione finanziaria ha illustrato la rimodulazione, elaborata d’intesa col Mise, della gestione delle istanze di interpello pluridisciplinari, superando le impostazioni precedenti.

La nuova modalità di gestione degli interpelli che presuppongono un accertamento di carattere tecnico è applicabile alle istanze presentate dal 23.12.2020, data di pubblicazione della circolare AdE 31/E/2020 ed è così sintetizzabile:

  • i quesiti di esclusiva natura tecnica devono essere oggetto di richiesta di parere tecnico al Mise, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’interpello ex articolo 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000;
  • i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all’AdE ammissibile e istruita ex articolo 11 comma 1, lettera a), L. 212/2000;
  • i quesiti multidisciplinari in relazione ai quali non sia stato acquisito dal contribuente il preliminare parere tecnico del Mise saranno oggetto di istanza di interpello all’AdE, che formulerà la risposta limitatamente agli aspetti di carattere fiscale.

Si evidenzia come l’ambito applicativo della nuova modalità di gestione degli interpelli pluridisciplinari si estenda ben oltre la disciplina del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e comprenda tutti i quesiti nelle seguenti materie agevolative che richiedono competenze di natura tecnica, giuridica e/o fattuale:

Per quanto concerne le attività di verifica del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 l’Agenzia delle entrate potrà procedere al recupero dell’agevolazione senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise, riservandosi la facoltà di attivarlo solo in casi di tecnicismo elevato.

Nell citata circolare 31/E/2020 l’AdE ravvisa l’ipotesi di utilizzo di credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costituivo ogniqualvolta i controlli evidenzino attività non eleggibili o spese non ammissibili, indipendentemente dall’esposizione del credito in dichiarazione annuale.

Il termine di notifica dell’atto di recupero previsto per i crediti inesistenti utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008 è fissato al “31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”.

La sanzione applicabile all’utilizzo in compensazione di credito inesistente, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997, va dal 100% al 200% del credito stesso e sono valide le seguenti considerazioni:

  • non è applicabile la definizione agevolata ex articolo16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997;
  • è sempre possibile, anche dopo la constatazione della violazione purché entro la notifica dell’atto di recupero, ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997;
  • gli Uffici delle Entrate possono ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale in ragione delle “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione” ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997.