Credito R&S nei settori moda e accessori: l’incertezza tecnologica è criterio vincolante
di Debora ReverberiLe maglie della previgente disciplina del credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. si fanno ancora più strette con la pubblicazione della risoluzione AdE 41/E/2022 di ieri.
Sotto esame stavolta i settori del c.d. “Made in Italy” tessile, moda e accessori, in relazione ai quali la Direzione delle Entrate evidenzia agli Uffici i criteri rilevanti ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta per investimenti in attività di R&S, desunti dalle risposte alle richieste di parere tecnico rese dal Mise per le attività svolte nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Il caso divulgato col documento in esame è quello di un parere tecnico reso dal Mise ad aprile 2022 e relativo all’impresa Alfa “esercente l’attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria – e quella successiva di produzione –svolta per alcuni marchi detenuti da società appartenenti ad un Gruppo BETA di cui anche ALFA fa parte”.
La risposta è coerente con le linee guida del c.d. Manuale di Frascati OCSE concernente le “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”, in particolare coi criteri di novità, di creatività e di incertezza tecnologico-finanziaria, in virtù del richiamo del legislatore alle definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” di cui al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, nozioni che, a loro volta, risultano mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di R&S.
Indipendentemente dal settore di appartenenza, dunque, l’inquadramento delle attività nell’ambito della R&S, ieri come oggi, richiede una precisa finalità: il superamento di una o più incertezze di natura scientifica o tecnologica, non banalmente superabili in base allo stato dell’arte del settore di riferimento.
Il tema era già stato affrontato d’altro canto nel comparto del Food & Beverage con la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello 188/2021, in cui si escludevano dal novero delle attività ammissibili quelle rivolte allo sviluppo di “nuove ricette di prodotti alimentari il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, il “gusto” o l’aspetto “estetico” del prodotto, attraverso l’ottenimento, in particolare, di un sapore o di una forma diversi per venire incontro ai gusti ed alle esigenze dei clienti o dei consumatori finali”.
Tuttavia, agli albori della disciplina del credito d’imposta R&S dell’articolo 3 D.L. 145/2013, nei settori tessile e moda trovava applicazione, in quanto espressamente richiamata e allegata alla circolare AdE 5/E/2016, la circolare interpretativa Mise n. 46586/2009, risalente al previgente credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo dell’articolo 1, commi da 280 a 284, L. 296/2006.
Lo stesso Mise, sul proprio istituzionale, aveva pubblicato il 29.09.2017, due Faq sul tema in cui confermava la validità dei criteri generali della circolare sopra citata al credito d’imposta R&S e la loro applicazione estensiva agli altri settori afferenti alla produzione creativa quali, a mero titolo esemplificativo, calzature, occhiali, gioielleria, ceramica.
Le indicazioni fornite dal Mise nella circolare n. 46586/2009 contemplavano la possibilità di includere, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa per la ricerca e ideazione estetica e la realizzazione dei prototipi delle nuove collezioni di prodotti in relazione ad elementi di novità quali i materiali utilizzati, combinazione di tessuti, disegni e forme, colori, nonché altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle precedenti: “In conclusione, si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e moda, quelle che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi. Sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.”
Al contrario, in base alla risoluzione AdE 41/E/2022, per l’applicazione del credito d’imposta R&S di cui alla previgente disciplina, anche il settore tessile, moda e accessori non sfuggirebbero al requisito dell’incertezza in ambito tecnico/scientifico rispetto allo stato dell’arte dell’intero settore.
Ne consegue che, ai fini della spettanza dell’agevolazione, la documentazione prodotta dalle imprese beneficiarie deve fornire evidenza di lavori volti al superamento dell’ostacolo tecnologico/scientifico, della tempistica di svolgimento e delle spese correlate.
Non è forse un caso il momento prescelto per la pubblicazione della risoluzione in esame, in tempo utile per consentire alle imprese interessate di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta R&S di cui all’articolo 5, commi 7-12, D.L. 146/2021, in scadenza il prossimo 30 settembre.
Nel nuovo contesto normativo del credito d’imposta R&S&I&D il problema sopra evidenziato non si pone: l’articolo 4, comma 2, D.M. 26.05.2020 fornisce i criteri puntuali per l’inquadramento delle attività di design nei settori tessile, moda e accessori, con applicazione dello specifico credito d’imposta disciplinato dal comma 202 dell’articolo 1 L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e ss.mm.ii.
A decorrere dunque dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, per le imprese del settore abbigliamento e degli altri settori a rinnovo periodico dei prodotti, risultano agevolabili i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino una pluralità di elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti, quali:
- tessuti o materiali utilizzati;
- combinazione di tessuti/materiali;
- disegni e forme;
- colori;
- altri elementi rilevanti.
Infine, la risoluzione 41/E/2022 rammenta che, l’individuazione delle attività ammissibili e la quantificazione delle spese eleggibili, “non possono prescindere” da:
- la definizione della Work Breakdown Structure del progetto di ricerca;
- l’individuazione delle singole unità elementari (Work Packages e Work Breakdown Elements);
- l’associazione del team dedicato al progetto;
- l’indicazione dei costi connessi;
- il Work In Progress, sia in termini di costi sostenuti, sia di raggiungimento dell’obiettivo.