Credito R&S: rilevano i beni immateriali ad uso esclusivo di attività ammissibili
di Debora ReverberiPubblicato un nuovo parere dell’Agenzia delle entrate in tema di criteri di ammissibilità al credito d’imposta R&S dei costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali.
Con la risposta n. 86 del 27.03.2019 l’Agenzia delle entrate ha rettificato la propria risposta all’interpello n. 73 del 13.03.2019 con riferimento all’identificazione delle spese ammissibili rientranti fra le privative industriali ammissibili nella quantificazione del credito.
Si rammenta che l’istanza di interpello oggetto di rettifica affrontava il tema del periodo di corretta imputazione degli investimenti in R&S in caso di oneri capitalizzati, con particolare focus sui costi eleggibili all’interno delle privative industriali di cui all’articolo 3, comma 6, lett. d), D.L. 145/2013.
In particolare la risposta conteneva:
- il criterio generale di corretta imputazione degli investimenti ai fini della quantificazione del credito R&S;
- l’identificazione delle spese ammissibili in caso di brevetti, marchi e realizzazione di prototipi.
Restano confermati i chiarimenti forniti in relazione al primo punto: l’imputazione degli investimenti in R&S ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo il criterio generale, applicabile a tutte le categorie di costo eleggibili, di competenza fiscale previsto dall’articolo 109 Tuir, come asserito dallo stesso D.M. 27.05.2015 e dalla circolare Ade 5/E/2016.
Ciò comporta che, in base al criterio di imputazione temporale, anche i costi capitalizzati, indipendentemente dall’assoggettamento al processo di ammortamento, concorrono alla determinazione del credito d’imposta spettante nei singoli periodi agevolati.
È confermata, di conseguenza, anche l’applicazione del criterio di competenza fiscale al caso di prestazioni di servizi, che comporta l’imputazione delle spese al periodo in cui le prestazioni sono ultimate.
Per quanto concerne invece l’identificazione delle spese ammissibili, nella precedente risposta n. 73 del 13.03.2019 l’Agenzia delle entrate sosteneva la rilevanza dei costi del brevetto in misura proporzionale all’impiego nello svolgimento di attività di R&S ammissibili al credito d’imposta.
Con l’attuale risposta n. 86 del 27.03.2019 l’Agenzia delle entrate si “ravvede” poiché la risposta precedente appariva in contrasto col dettato normativo dell’articolo 8, comma 3, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).
I costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali assumono rilevanza, ai fini della quantificazione del credito R&S, al verificarsi congiunto delle seguenti modalità di utilizzo dei beni nelle attività di R&S ammissibili:
- utilizzo diretto,
- utilizzo esclusivo, condizione che è evidentemente in netto contrasto con il criterio di proporzionalità precedentemente prospettato.
Restano salve le precisazioni in tema di marchi, i cui costi di acquisizione sono esclusi tout court dagli investimenti ammissibili: i marchi sono segni distintivi di prodotti o servizi realizzati o distribuiti da un’impresa, rispetto a quelli delle altre aziende, privi del requisito di invenzione industriale che caratterizza le privative industriali, come richiamato dall’articolo 3, comma 6, lett. d), D.L. 145/2013ed esplicitato nella circolare AdE 13/E/2017.
Infine, sulle spese dei prototipi l’Agenzia delle entrate meglio esplicita l’esclusione dagli investimenti ammissibili: i costi dei materiali per la realizzazione dei prototipi non rientrano nell’elenco tassativo delle spese ammissibili dell’articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013 fino al periodo in corso al 31.12.2018.
Le spese sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, saranno investimenti ammissibili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, con l’aliquota ridotta del 25%, come previsto dalla L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).