Credito R&S: work for equity e spese di trasferta del commissionario
di Debora ReverberiNella giornata di ieri sono giunti due nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in materia di credito d’imposta R&S, di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii.
Con la risposta all’interpello n. 516 del 12.12.2019 l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata sull’ammissibilità di importi riconosciuti da un’impresa all’amministratore e ai soci, in qualità di consulenti “esterni”, a titolo di corrispettivo per attività di R&S svolta a favore del committente, nella particolare fattispecie del cosiddetto “work for equity”.
Il caso riguarda una start up innovativa, di cui al D.L. 179/2012, che si è avvalsa della facoltà di remunerare i soci-collaboratori “esterni” e l’amministratore, in riferimento all’attività posta in essere nell’ambito di un progetto di sviluppo sperimentale del periodo d’imposta 2018, oltre che in denaro, attraverso l’assegnazione di quote di capitale sociale di nuova emissione.
L’istante ha in particolare remunerato parzialmente l’attività svolta dall’amministratore e dai soci con aumento di capitale a pagamento liberato mediante compensazione di un credito, maturato per effetto delle prestazioni d’opera, con il debito di sottoscrizione.
La modalità di remunerazione ha previsto in sostanza la trasformazione del credito vantato dai prestatori d’opera in equity con un rapporto di 1 a 10 tra il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale e il valore economico dello stesso.
Il quesito verte dunque sulla valutazione di ammissibilità di un costo sostenuto dall’impresa per prestazioni rese dai soci, il cui debito si convertirà in capitale di rischio alla rinuncia del credito.
Richiamando un principio generale sancito all’interno della circolare Ade 10/E/2018 l’Agenzia delle entrate esamina l’operazione sotto il profilo sostanziale, ricordando che la corretta interpretazione della disciplina agevolativa del credito d’imposta R&S deve essere ispirata alla salvaguardia:
- della natura di incentivo;
- della finalità di stimolare gli investimenti in R&S;
- dell’adeguato controllo dell’utilizzo dello strumento.
Questi principi legittimano la disapplicazione delle ordinarie regole applicabili in sede di determinazione del reddito d’impresa, qualora in contrasto con la funzione dell’incentivo o in caso generino disparità di trattamento tra contribuenti.
La conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate è dunque quella di inammissibilità dei costi relativi ad un apporto di lavoro che si trasformerà in equity con la rinuncia del credito dai soci e che verrà remunerato se e quando la società conseguirà profitti.
I costi remunerati ricorrendo al “work for equity” non sono dunque ammissibili al credito d’imposta R&S in quanto non effettivamente sostenuti dall’impresa, indipendentemente dalla circostanza che costituiscano un costo ai fini Ires.
Con la successiva risposta all’interpello n. 520 del 12.12.2019 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dell’ammissibilità, fra i costi extra-muros per contratti di ricerca, delle spese di trasferta anticipate dal commissionario in nome e per conto del committente.
L’istante ha commissionato nel periodo d’imposta 2018 lo svolgimento di attività di R&S ad un lavoratore autonomo in base ad un contratto di ricerca che prevedeva il rimborso di tutte le spese per viaggi e alloggi documentate e fiscalmente regolari.
L’attività di ricerca svolta da un professionista in totale autonomia di mezzi ed organizzazione, in base alla circolare Ade 5/E/2016, rientrano nella categoria di costi ammissibili di ricerca extra-muros dell’articolo 3, comma 6, lettera c), D.L. 145/2013.
I contratti di ricerca extra-muros, ai fini dell’ammissibilità del corrispettivo, devono contenere:
- l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di R&S ammissibili al credito d’imposta;
- la previsione che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati sia l’impresa committente.
In relazione ai costi eleggibili la citata circolare AdE 5/E/2016 contiene il rimando alla circolare AdE 51/E/2011 in materia di “credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca”, di cui all’art. 1, D.L. 70/2011, precisando che i costi di ricerca contrattuali sono ammissibili purché:
- i costi siano sostenuti in misura congrua e pertinente;
- i risultati della ricerca siano acquisiti nell’ambito di operazioni a normali condizioni di mercato e prive di elementi di collusione.
Da quanto sopra deriva la sola ammissibilità di costi di ricerca contrattuali il cui pagamento assuma carattere di corrispettivo, nel rispetto del principio di competenza dell’articolo 109, Tuir e della congruità degli oneri.
In conclusione l’Agenzia delle entrate ritiene che il rimborso delle spese di trasferta contrattualmente previsto sia ammissibile al credito d’imposta R&S alle seguenti condizioni:
- le spese siano strumentali allo svolgimento di attività di R&S;
- le spese siano di competenza del periodo d’imposta in cui è stata svolta attività R&S;
- le spese siano di entità congrua rispetto all’attività di R&S.
Nel caso esaminato l’Amministrazione finanziaria non ha ravvisato, nella documentazione prodotta dall’istante, un diretto collegamento tra viaggi e alloggi e attività di R&S, precisando che la strumentalità sia elemento di carattere fattuale che non può essere oggetto di istanza di interpello.