28 Febbraio 2020

Credito Iva dicembre e dichiarazione Iva annuale

di EVOLUTION
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Iva a debito risultate dalle precedenti liquidazioni periodiche Iva non è stata regolarmente versata e, a seguito della comunicazione di irregolarità ricevuta, gli importi sono stati oggetto di rateazione.

Posso utilizzare il credito Iva del mese di dicembre per versare le rate dovute, ricorrendo all’istituto della compensazione?


Il quesito prospettato è stato oggetto di due distinte risposte alle istanze di interpello dell’Agenzia delle entrate: la n. 449 del 30.10.2019 e la n. 81 del 27.02.2020.

In entrambi i casi è stato chiarito che non è ammesso l’utilizzo dell’eccedenza Iva a credito dell’ultimo trimestre (o di dicembre) per pagare le rate dei debiti derivanti dall’omesso versamento dell’Iva nei mesi/trimestri precedenti.

Se il contribuente, infatti, omette di versare l’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, gli importi non possono essere considerati nel quadro VL: nel suddetto quadro è necessario indicare soltanto l’Iva periodica versata.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità e abbia effettuato i versamenti in forma rateale, è necessario indicare nel quadro VL esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposta fino alla data di presentazione della dichiarazione, e, comunque, non oltre il termine ordinario previsto per il versamento della stessa.

Non è quindi possibile, ad esempio, presentare, alcuni mesi dopo, una dichiarazione integrativa a favore, facendo emergere un credito corrispondente alle rate versate dopo il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Iva.

Negli anni successivi, a fronte del regolare pagamento delle rate versate, maturerà pertanto un credito Iva.

Proprio al fine di tener conto di questo disallineamento, nel modello Iva 2020 è stata prevista l’introduzione del nuovo quadro VQ, nel quale può essere determinato il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei. Il credito che emerge dal suddetto quadro confluisce nel nuovo rigo VL 12, concorrendo così alla determinazione del credito Iva annuale.

Come chiarisce, dunque, l’Agenzia delle entrate “nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni”.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del quadro VQ (e, più precisamente, del rigo VQ1), le istruzioni chiariscono che i dati da indicare sono i seguenti:

  • nella colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’Iva periodica non versata;
  • nella colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1;
  • colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione;
  • nella colonna 4, l’ammontare dell’Iva periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Nella dichiarazione Iva 2020 la colonna 4 non può essere compilata. Inoltre, qualora l’anno indicato in colonna 1 sia 2019, le colonne 5, 6 e 7 non possono essere compilate;
  • nella colonna 5, l’ammontare dell’Iva periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
  • nella colonna 6, l’ammontare dell’Iva periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2018 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
  • nella colonna 7, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5 e 6;
  • nella colonna 8 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti, qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione;
  • nella colonna 9, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici Iva, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
  • la colonna 10, infine, deve essere barrata da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, qualora i versamenti indicati nelle colonne 5 e 6 si riferiscano all’Iva periodica relativa alla medesima procedura.