La citata riforma ha, altresì, previsto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. Tale imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 novembre 2025 con possibile dilazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Infine, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, è stabilito che l’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data, preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili.
La possibilità di optare per la rivalutazione onerosa dei valori fiscali è vantaggiosa per coloro che detengono cripto-attività, il cui valore è aumentato rispetto al prezzo di acquisto iniziale oppure che non sono in grado di determinare con certezza o precisione il loro valore di acquisto, a causa della mancanza di informazioni chiare (ipotesi più che verosimile, se detenute da molti anni).
In tale contesto, occorre segnalare che, in data 14 marzo 2025, la Commissione europea ha pubblicato due regolamenti che stabiliscono nuove normative sui mercati delle cripto-attività, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e regolamentazione in un settore in rapida e continua evoluzione.
I suddetti regolamenti si concentrano principalmente sulle modalità di registrazione degli ordini nel book di negoziazione e sulla trasparenza delle operazioni. In particolare, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di negoziazione sono ora obbligati a rendere disponibili all’autorità competente dettagli precisi riguardo al contenuto, al formato e agli standard dei dati relativi agli ordini.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/416 stabilisce che i prestatori di servizi devono conservare e rendere accessibili le informazioni sugli ordini, come l’identificazione delle parti coinvolte e il formato delle registrazioni. Ogni ordine deve contenere dati quali l’identificazione delle persone fisiche e giuridiche, il codice identificativo dell’ordine e la data e l’ora di registrazione. Per le persone fisiche, l’identificazione avverrà tramite un codice composto dalla nazionalità e dall’identificativo nazionale. Per le persone giuridiche e le cripto-attività, invece, l’identificazione seguirà un sistema normato specifico, con l’obbligo di registrare anche la validità e le eventuali restrizioni degli ordini.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/417 prevede, invece, la trasparenza nelle piattaforme di negoziazione, imponendo ai prestatori di servizi di pubblicare in modo chiaro e facilmente accessibile le normative operative delle loro piattaforme. Le informazioni relative a ciascuna operazione devono essere rese pubbliche, idealmente in tempo reale, ma comunque entro trenta secondi dalla conclusione dell’operazione. Questi obblighi sono volti a garantire che le operazioni sulle piattaforme siano trasparenti e comprensibili per gli utenti, con l’intento di creare un ambiente di mercato più sicuro e conforme.
In parallelo, la giurisprudenza italiana (cfr. Cassazione n. 8269/2025) si è confrontata con il fenomeno delle cripto-attività, in particolare in relazione alla vendita di opere d’arte digitali tramite Non-Fungible Tokens (NFT). La Corte di cassazione ha stabilito che, nonostante la natura digitale degli NFT, questi rientrano comunque nella categoria di “opere d’ingegno” e, pertanto, i proventi derivanti dalla loro vendita sono soggetti a tassazione. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che le cripto-attività, pur nella loro volatilità, sono beni immateriali con un valore economico riconosciuto e, pertanto, gli incassi in cripto-attività devono essere dichiarati come reddito imponibile.
Queste decisioni e normative segnano un passo importante verso l’integrazione delle cripto-attività nel sistema economico e fiscale tradizionale, affrontando le sfide poste dalla digitalizzazione e puntando a una maggiore chiarezza e uniformità nella regolamentazione del settore.