Crisi di impresa: la ristrutturazione dei finanziamenti con garanzia di Mediocredito Centrale
di Fabio GiommoniUna delle principali problematiche che bisognerà affrontare nella gestione delle “nuove” crisi di impresa riguarda la ristrutturazione dei crediti per finanziamenti bancari assistiti da garanzia statale da parte del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’articolo 2, comma 100, lett. a), L. 662/1996 e successive modificazioni e integrazioni), gestito da Mediocredito Centrale Spa (“MCC”).
Come è ben noto, nel quadro delle misure a sostegno della liquidità durante il periodo di pandemia da Covid-19, il ruolo del Fondo di garanzia per le PMI (“Fondo”) è stato notevolmente ampliato, in deroga alla disciplina ordinaria (e a quella UE degli aiuti di Stato), ad opera dell’articolo 13 D.L. 23/2020 e successive modificazioni.
Si è pertanto assistito ad un massiccio ricorso a finanziamenti bancari garantiti dal Fondo (dal 01.01.2020 al 30.09.2022 le garanzie rilasciate sono arrivate a 304,7 miliardi di euro, in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti), per cui nella maggior parte delle crisi di impresa riguardanti piccole e medie imprese sarà facile imbattersi in crediti per finanziamenti bancari garantiti da MCC (in misura variabile dall’80% al 100% dell’importo erogato), i quali devono essere opportunamente gestiti.
In primo luogo è necessario considerare che nel momento in cui l’istituto di credito erogante escute la garanzia, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi nei confronti dell’impresa inadempiente per il recupero della somma versata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1203 cod. civ. e dell’articolo 2, comma 4, del D.M. 20.05.2005. In altre parole, a seguito dell’escussione il credito verso la banca si “trasforma”, per la parte garantita, in un credito verso il Fondo, per cui occorre confrontarsi non più solo con l’istituto di credito, ma anche con MCC.
In secondo luogo occorre tenere presente, nell’elaborazione di piani di risanamento e nelle proposte di ristrutturazione del debito formulate nell’ambito delle procedure di composizione negoziale della crisi di impresa, che il credito vantato dal Fondo, a seguito dell’avvenuta escussione della garanzia, è un credito di natura pubblica assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa di cui all’articolo 8-bis D.L. 3/2015 (convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015).
Tale credito privilegiato prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis cod. civ..
Dunque, si tratta di un credito che gode di un privilegio generale di grado elevato in quanto viene dopo soltanto i crediti da lavoro di cui all’articolo 2751-bis cod. civ..
Ciò premesso, vi era incertezza sulla possibilità di formulare nell’ambito delle procedure di gestione della crisi di impresa e, in particolare, nella composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021, proposte di ristrutturazione dei crediti pubblici per finanziamenti garantiti da MCC, in quanto mancava una specifica procedura operativa.
La predetta problematica, come anche riportato dalla circolare n. 8/2022 del Mediocredito Centrale, è stata risolta con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 03.10.2022, il quale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alle “Disposizioni Operative” del Fondo di garanzia per le PMI, tra le quali proprio la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi ed ai prolungamenti della durata della garanzia con l’introduzione delle nuove procedure sulla crisi d’impresa, laddove sia previsto, rispettivamente, uno stralcio del debito ovvero la concessione di una moratoria.
In particolare, il paragrafo C della Parte VI delle predette Disposizioni Operative prevede una procedura (applicabile alle proposte di accordo transattivo presentate a partire dal 14 ottobre 2022) in base alla quale i soggetti debitori (ovvero i loro garanti) possono formulare proposte di accordi transattivi riguardanti il debito oggetto di garanzia MCC, anche nell’ambito delle procedure sulla crisi d’impresa, tra le quali sono espressamente annoverate la composizione negoziata della crisi d’impresa e la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Le proposte di ristrutturazione del debito devono essere valutate positivamente dagli istituti bancari e poi presentate a MCC (prima che sia perfezionato l’accordo di ristrutturazione), tramite apposito portale, entro i termini previsti per la richiesta di escussione della garanzia (ovvero entro 9 mesi dalla data in cui si è verificato l’“evento di rischio” che consente l’escussione della garanzia, nei casi di operazioni senza piano d’ammortamento, ed entro 18 mesi dalla medesima data per le operazioni con piano d’ammortamento).
Le proposte di ristrutturazione devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora).
Le citate Disposizioni Operative richiedono che nelle proposte di accordo transattivo debbano essere indicati, tra l’altro:
a) l’ammontare del credito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta;
b) l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
c) l’importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
d) la perdita a carico della banca finanziatrice;
e) la conseguente perdita a carico del Fondo;
f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del soggetto debitore e/o dei suoi garanti;
g) eventuali altre esposizioni debitorie del soggetto debitore nei confronti della banca finanziatrice e del gruppo di appartenenza dello stesso;
h) valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca a deliberare positivamente circa la proposta presentata dal debitore;
i) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione allegata dovrà comprovare:
i. la proposta, piano, accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del soggetto debitore;
ii. le condizioni di fattibilità del piano / la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare;
iii. l’adesione del ceto creditorio;
iv. la data di iscrizione dell’accordo nel Registro delle imprese / la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
j) visura ipo-catastale aggiornata a nome del soggetto debitore e degli eventuali garanti (anche se negativa);
k) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.
Una volta esaminate le proposte di accordo transattivo, i relativi esiti istruttori sono sopposti al Consiglio di gestione di MCC entro 30 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. MCC deve comunicare, entro 10 giorni lavorativi, la delibera del proprio Consiglio di gestione ai soggetti richiedenti.
Nel caso di proposte di accordo transattivo positivamente deliberate dal Consiglio di gestione, la banca richiedente, a pena di inefficacia della garanzia, deve inviare a MCC la richiesta di escussione della garanzia entro 6 mesi dalla data di perfezionamento dell’accordo transattivo.
Ai fini della liquidazione della perdita, in caso di perfezionamento dell’accordo transattivo, la banca richiedente deve trasmettere a MCC la relativa documentazione comprovante il suddetto perfezionamento. La perdita definitiva a carico del Fondo non potrà in nessun caso essere superiore a quella calcolato alla data di delibera del Consiglio di gestione di MCC, senza il riconoscimento di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.
Assumendo un finanziamento assistito da garanzia MCC per l’80%, si potrà formulare, ad esempio, una proposta di ristrutturazione che preveda il pagamento del 30% del debito complessivo (a valere sulla parte garantita) e l’escussione della garanzia da parte della banca per la parte residua.
In tale ipotesi la banca subisce una perdita del 20%, pari alla parte del finanziamento non garantita, ovvero la stessa che subirebbe in caso di liquidazione giudiziale dell’impresa, stante il carattere chirografario del credito. Il Fondo, incassando il 30% e subendo l’escussione per l’80%, registrerà una perdita ammontante al 50% del credito complessivo.
Affinché il Consiglio di gestione di MCC possa valutare positivamente la proposta di ristrutturazione occorrerà dimostrare che questa sia più conveniente rispetto al soddisfacimento del credito di rivalsa nell’ambito dello scenario alternativo rappresentato dalla liquidazione giudiziale (considerando altresì l’entità del patrimonio “aggredibile” degli eventuali garanti). In caso di liquidazione giudiziale, infatti, la banca escuterà la garanzia e dunque la perdita a carico del Fondo risulterà integrale qualora il privilegio generale che assiste il credito dovesse risultare “incapiente” rispetto al valore dell’attivo fallimentare (e di quello dei garanti).
Dal quadro regolamentare vigente emerge che la banca, da parte sua, pur non essendo ovviamente interessata ad accettare proposte di ristrutturazione che la conducano ad un trattamento economico peggiorativo rispetto all’escussione della garanzia, dovrà comunque adottare un comportamento attivo, caratterizzato da adeguata diligenza professionale, al fine di assumere tutte le iniziative utili per tutelare le ragioni di credito di MCC e contenere l’entità della perdita a carico del Fondo, a pena inefficacia della garanzia.
Da ultimo è opportuno ricordare che le nuove Disposizioni Operative del fondo contengono una ulteriore specifica procedura (si veda il paragrafo D della Parte VI) per le proposte di ristrutturazione del debito garantito da MCC che prevedono solo una moratoria sul rimborso del debito, operazione che richiede il prolungamento della durata della garanzia sulle operazioni finanziarie ammesse all’intervento del Fondo.