I criteri per la rilevazione delle imposte nella bozza dell’OIC 25
di Giovanna GrecoIl principio contabile OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (IRAP), nonché le informazioni da esporre nella nota integrativa. L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha elaborato – per ora in bozza – una nuova edizione dell’OIC 25, allo scopo di renderne più agevole l’utilizzo e la lettura. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un maggior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali. In particolare, la versione del principio presentata, oltre a perfezionare la classificazione delle imposte anticipate e differite, introducendo quelle attinenti ad esercizi precedenti, spiega e chiarisce il metodo di rilevazione delle imposte nei bilanci abbreviati e nei bilanci delle micro-imprese.
Il principio contabile OIC 25 si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. In conseguenza del potere riconosciuto all’OIC dalla L. 116/2014 di emanare “principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile” e dall’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015 di aggiornare “i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto”, la nuova edizione dell’OIC 25 tiene conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale in attuazione della Direttiva 2013/34/UE di riforma dei bilanci.
Sostanzialmente, il principio recepisce l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e prevede delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e per le micro-imprese (ex articolo 2435-ter cod. civ.).
L’articolo 2425 del cod. civ. prevede che le imposte correnti, anticipate e differite siano classificate nel conto economico nella voce 20) “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate“.
Infatti, l’attuale voce 20 di bilancio conserva la classificazione delle imposte sul reddito dell’esercizio, secondo la precedente versione del principio OIC 25, ed inserisce una terza voce.
In particolare la classificazione contiene le seguenti voci:
- imposte correnti, ossia le imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio e comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell’esercizio (es. ritardato versamento acconti ed altre irregolarità);
- imposte relative ad esercizi precedenti, che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria. La loro contropartita dello stato patrimoniale si ritrova, a seconda delle caratteristiche della passività, in una delle seguenti voci:
- B2 fondi “per imposte, anche differite”;
- D12 “debiti tributari”.
Inoltre, la voce comprende la differenza positiva o negativa tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.
La contropartita dello stato patrimoniale si ritrova, a seconda delle caratteristiche della passività, in una delle seguenti voci:
- B2 fondi “per imposte, anche differite”;
- D12 “debiti tributari”;
3. imposte differite e anticipate, dove sono indicate:
- con segno positivo l’accantonamento al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate;
- con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite.
Esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20 l’importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.
In relazione al bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, “lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani”. Le voci relative alle imposte e tasse saranno dunque indicate nello stato patrimoniale nel seguente modo:
- attivo: sotto la voce CII “Crediti” vengono esposte in modo cumulato le voci CII 5-bis “crediti tributari” e CII 5-ter “imposte anticipate”;
- passivo: sotto la voce B “Fondi per rischi e oneri” viene esposta la voce B2 fondo “per imposte, anche differite”, mentre sotto la voce D “Debiti” viene esposta la voce D12 “debiti tributari”.
Per quanto riguarda il conto economico, le imposte sono indicate secondo lo schema previsto per il bilancio in forma ordinaria e non è richiesta la separata indicazione delle imposte relative agli esercizi precedenti nella voce E21.
È opportuno evidenziare che le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter del cod. civ..
Per quanto riguarda le informazioni da riportare nella nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, il principio OIC 25, con riferimento alle imposte sul reddito, richiama l’articolo 2435-bis del cod. civ. prevendo l’indicazione di:
- “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (articolo 2427, comma 1, n. 1);
- “le informazioni di cui all’articolo 2427, comma 1, n. 6 quindi, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica”;
- “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati” (articolo 2427, comma 1, numero 9, cod. civ.).
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