I criteri valutativi dell’abuso del diritto in dogana
di Angelo GinexIn applicazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 14 aprile 2016, causa C-131/14, Cervati e Malvi, compete in ogni caso al giudice nazionale verificare, in concreto, se il meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo Stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell’Unione europea e poi la rivenda all’importatore tradizionale, violi in via astratta di principio il diritto dell’Unione europea. È questo l’interessantissimo principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2067, in tema di abuso del diritto in ambito doganale.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di revisione di accertamento, inerente una bolletta di importazione relativa all’acquisto di alcune partite di aglio originario dell’Argentina da parte di una società, che aveva usufruito del trattamento daziario ridotto nell’ambito di un contingente comunitario.
La competente Agenzia delle Dogane contestava alla predetta società di aver aggirato il contingentamento dell’aglio imposto dalla disciplina dell’Unione europea e di aver evaso i diritti doganali e l’Iva, avvalendosi della intermediazione di società di comodo per importare i prodotti in modo da usufruire dell’agevolazione tariffaria, di cui altrimenti non avrebbe potuto godere.
La società contribuente impugnava l’accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Dogane proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che riformava la sentenza di primo grado, ritenendo provata per presunzioni l’esistenza di contratti in frode alla legge, mediante i quali l’importatore tradizionale aveva beneficiato di un dazio agevolato. Pertanto, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione.
Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, dopo aver ripercorso i principi fondamentali sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 14 aprile 2016, causa C-131/14, Cervati e Malvi, hanno affermato tout court che compete in ogni caso al giudice nazionale verificare, in concreto, se il meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo Stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell’Unione europea e poi la rivenda all’importatore tradizionale, violi in via astratta di principio il diritto dell’Unione europea.
A tal fine, i criteri valutati che, alla luce della giurisprudenza unionale e della pronuncia in rassegna, il giudice nazionale è tenuto a seguire in materia di abuso del diritto in ambito doganale sono i seguenti:
- sotto un profilo oggettivo, il giudice dovrebbe accertare che il suddetto meccanismo non comporti un’influenza indebita di un operatore sul mercato, le domande di titoli siano connesse ad un’attività commerciale effettiva e non meramente apparente, ogni fase del meccanismo si svolga a fronte di un prezzo corrispondente al prezzo di mercato e l’importazione a dazio agevolato venga effettuata mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario;
- sotto un profilo soggettivo, il giudice dovrebbe accertare invece che l’importazione sia stata finalizzata a conferire un vantaggio indebito al secondo acquirente e le operazioni siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore e gli altri operatori intervenuti nel meccanismo.
Da ciò è derivato l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso per Cassazione proposto dalla società contribuente e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana.