9 Gennaio 2017

Criterio di cassa “allargato” per lo scomputo delle ritenute

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 193/2016 con maggior impatto operativo vi è quella che riguarda il meccanismo di scomputo delle ritenute d’acconto da parte dei soggetti Irpef.

Il comma 2-bis dell’articolo 5 della L. 225/2016 di conversione del decreto ha, infatti, innovato l’articolo 22, comma 1, lettera c), del Tuir, introducendo, a determinate condizioni, una sorta di principio di alternatività tra l‘utilizzo del criterio della competenza e l’utilizzo del criterio di cassa.

Si ricorda che le ritenute d’acconto possono essere scomputate dall’Irpef nel periodo d’imposta nel quale sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • i relativi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo;
  • la ritenuta è operata prima della presentazione della dichiarazione.

In questi casi, secondo le regole in vigore prima della modifica, trovava applicazione esclusiva il criterio di competenza, così denominato poiché lo scomputo della ritenuta può essere fatto valere già nel periodo d’imposta in cui il reddito correlato risulta imponibile.

Quando, invece, la ritenuta veniva operata successivamente alla presentazione dell’Unico, lo scomputo seguiva il criterio di cassa, rilevando a tal fine il periodo d’imposta nel quale il sostituto operava la trattenuta della somma a titolo di acconto da riversare poi all’Erario.

A seguito delle modifiche recate dal D.L. 193, diviene possibile lo scomputo per cassa delle ritenute operate l’anno successivo rispetto a quello di tassazione del reddito correlato, ma prima della presentazione della dichiarazione.

In altri termini, la novella normativa concede la possibilità ai contribuenti di scegliere se scomputare le ritenute alla fonte a titolo d’acconto, operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, secondo il criterio di competenza ovvero in base al criterio di cassa.

Pertanto, quando la ritenuta – riferita a un reddito da dichiarare nell’anno X – è operata nell’anno X+1 ma prima della presentazione dell’Unico dell’anno X, è nella facoltà del contribuente scomputarla:

  • per competenza, quindi ad abbattimento dell’imposta dell’anno X;
  • per cassa, quindi ad abbattimento dell’Irpef dell’anno X+1.

Diversamente, nel caso in cui la ritenuta – riferita a un reddito da dichiarare nell’anno X – sia operata nell’anno X+1, successivamente alla presentazione dell’Unico dell’anno X, il solo criterio azionabile è quello della cassa. Lo scomputo va, quindi, esercitato nei confronti dell’imposta relativa all’anno X+1 durante il quale si verifica la trattenuta da parte del sostituto.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

 

Ritenute operate nell’anno X+1

ma prima dell’Unico

Ritenute operate nell’anno X+1

dopo l’Unico

Criterio di scomputo A scelta:

  •  competenza – imposta anno X
  • cassa – imposta anno X+1
 

Cassa – imposta anno X+1

Lo stesso meccanismo di scomputo – principio di alternatività tra criterio di competenza e criterio di cassa – applicabile alla generalità dei soggetti Irpef, nei casi in cui la ritenuta sia già operata alla data di presentazione della dichiarazione, è previsto anche per le ritenute sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi vanno scomputate sempre secondo il criterio di cassa e, quindi, dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui le stesse sono state effettuate.

Infine, è appena il caso di osservare che, atteso il richiamo del comma 1 dell’articolo 79 del Tuir all’articolo 22, le regole stabilite per lo scomputo delle ritenute d’acconto ai fini dell’Irpef valgono in linea generale anche per l’Ires. Tuttavia, in tale ambito, occorre ricordare che, per determinate ritenute, il successivo comma 2 prevede un criterio di competenza “rafforzato” ancora oggi in vigore. Trattasi, in sostanza, delle ritenute sugli interessi da obbligazioni nonché sugli interessi da conti correnti e depositi bancari e postali, per le quali lo scomputo va azionato “nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorchè non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta”.

La legge di stabilità e le novità di periodo