Il nuovo criterio del costo ammortizzato applicato ai debiti
di Andrea RossiCom’è noto il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto importanti novità per quanto attiene le modalità di valutazione dei crediti, debiti e titoli iscritti nel bilancio d’esercizio.
Con particolare riguardo alla valutazione dei debiti, il citato decreto ha completamente modificato il punto n. 8 del primo comma dell’articolo 2426 cod. civ., la cui nuova formulazione stabilisce che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.
La relazione al decreto precisa che la tecnica del costo ammortizzato, di derivazione comunitaria, “individua una configurazione di valore riconducibile all’alveo del costo storico e permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non sulla base di quello nominale”.
Si ricorda che le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo sono in vigore dal 1° gennaio 2016; pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la metodologia del costo ammortizzato sarà applicata per la valutazione dei debiti (oltre che dei crediti e dei titoli) già a decorrere dalla predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2016.
A fronte delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato lo scorso 7 marzo la bozza, per la consultazione, dell’OIC 19 da cui è possibile trarre alcune considerazioni di seguito riportate.
Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito stesso; i costi di transazione sono rappresentati dai costi accessori funzionali alla contrazione di un debito (in primis di un finanziamento) quali le spese di istruttoria, gli oneri relativi alla redazione di una perizia, eventuali commissioni passive iniziali nonché gli aggi e disaggi sui prestiti obbligazionari ed ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore nominale a scadenza di un debito. Tali costi di transazione, che sino alla chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2015 erano capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ed i relativi effetti in conto economico venivano rilevati tramite la contabilizzazione dell’ammortamento, con l’introduzione del D.Lgs. 139/2015 sono contabilizzati sulla base dell’applicazione del criterio applicando l’interesse effettivo quale tasso interno di rendimento che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dal debito e il valore di rilevazione iniziale del debito stesso.
Volendo esemplificare, si ipotizzi di dover contabilizzare l’erogazione di un finanziamento di Euro 1.000 a fronte del quale si sono sostenute spese di istruttoria pari ad Euro 15 e si è negoziato un tasso di interesse negoziale pari all’Euribor ad un anno maggiorato di uno spread del 2%; la metodologia del costo ammortizzato comporta la rilevazione del relativo finanziamento nella voce Debiti verso Banche (D4) per un importo pari al netto erogato, ovvero Euro 985. Nel conto economico verranno invece rilevati gli interessi passivi di competenza calcolati innanzitutto sull’importo dell’intero finanziamento (Euro 1.000) e applicando non il tasso di interesse negoziale (Euribor ad un anno pari allo 0,5% maggiorato di uno spread del 2%) ma bensì il tasso di interesse effettivo che ricomprende anche i costi originariamente sostenuti per contrarre il finanziamento; nel nostro caso il tasso di interesse effettivo sarà pari al 3,0306% (985 = 25 / (1,030306)1 + 25 / (1,030306)2 + 1.025 / (1,030306)3), ossia un tasso maggiore rispetto al 2,5% negoziale.
La contabilizzazione del finanziamento ante introduzione del D.Lgs. 139/2015 avrebbe invece comportato la rilevazione nella voce Debiti verso Banche (D4) del valore lordo erogato (Euro 1.000) e contestualmente rilevato tra gli oneri pluriennali le spese di istruttoria (Euro 15); nel conto economico si sarebbero invece rilevati gli interessi passivi al tasso di interesse negoziale (2,5%), contabilizzando l’ammortamento di competenza delle spese di istruttoria.
Va inoltre ricordato che la nuova formulazione dell’articolo 2426 n. 8 prevede l’attualizzazione del debito individuato secondo il criterio del costo ammortizzato, applicando il tasso di interesse di mercato qualora vi sia una significativa differenza rispetto al tasso di interesse effettivo.
Com’è evidente si tratta di una metodologia di rilevazione decisamente elaborata rispetto alla precedente configurazione al valore nominale.
Per semplificare il passaggio a questa nuova metodologia di valutazione, la bozza in consultazione dell’OIC 19 prevede una disciplina transitoria, evidenziando che il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015.
Va evidenziato inoltre che, ai sensi dell’articolo 2423, comma 4 cod. civ., il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti; questo, secondo il principio contabile, avviene quando:
- i debiti sono a breve termine (ovvero inferiori ai 12 mesi);
- i costi di transazione sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale;
- il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di mercato.
Peraltro, nel bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e nel nuovo bilancio delle micro-imprese (ex articolo 2435-ter cod. civ.), la valutazione dei debiti verrà effettuata al valore nominale (anziché al costo ammortizzato attualizzato) anche a decorrere dai bilanci 2016.
Valutazione dei debiti | ||
Ante D.Lgs. 139/2015 | Post D.Lgs. 139/2015 | |
Società che redigono il bilancio in forma ordinaria | Valore nominale | Costo ammortizzato attualizzato |
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata | Valore nominale | Valore nominale |
Micro – imprese | Valore nominale | Valore nominale |
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10 Novembre 2017 a 11:21
grazie per questo articolo ma non è chiaro come abbia ottenuto 1,030306 senza conoscere il tasso effettivo.
Grazie per un’ulteriore spiegazione.
Prof. Carlini