Criticità legate alla numerazione progressiva delle fatture differite
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa fattura differita può riportare la data dell’ultimo giorno del mese anche in presenza di più cessioni effettuate nell’arco dello stesso mese solare, poiché tale indicazione consente di imputare il debito Iva nel mese (o trimestre) in cui sono state effettuate le operazioni.
La gestione delle fatture differite emesse in formato elettronico tramite Sdi sta creando non pochi disagi alle imprese, ed ai lori professionisti, anche dopo la pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare 14/E/2019.
Ma andiamo con ordine, ricordando in primo luogo che per le fatture elettroniche immediate inviate tramite Sdi, tenendo conto che quest’ultimo attribuisce “data certa” all’invio della stessa all’Amministrazione Finanziaria ed alla controparte, è possibile indicare nel campo “Data” del file xml la data di effettuazione dell’operazione.
Il chiarimento va letto alla luce della possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni (che diventeranno 12) dal momento di effettuazione dell’operazione, evitando in tal modo di dover indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell’operazione e quello di emissione della fattura non coincidano (come previsto dal nuovo comma 2, lett. g-bis, dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972).
Per quanto riguarda le fatture differite, il quadro normativo già vigente prima dell’introduzione della fattura elettronica (articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972) prevedeva già un differimento del momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, a condizione che tale ultimo momento sia attestato tramite documento di trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni.
La citata norma prevede infatti che la fattura possa essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, consentendo quindi al soggetto cedente di emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare.
Con la fattura cartacea le aziende emettevano generalmente la fattura datata fine mese (indicando nel corpo del documento i Ddt emessi) al fine di una corretta imputazione dell’Iva a debito nel mese di effettuazione delle operazioni.
Con l’avvento della fattura elettronica, come detto, il quadro normativo non è mutato, e la circolare 14/E/2019 ha precisato che il riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione può essere assolto indicando nel file Xml della fattura differita una sola data, e più precisamente quella dell’ultima operazione.
Nell’esempio proposto nella circolare stessa, a fronte di tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019, si precisa che la fattura differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019 indicando nel campo “Data” il 28 settembre 2019 (data dell’ultima operazione).
Da più parti si evidenzia correttamente che l’indicazione della data dell’ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione.
Più in particolare, se lo stesso soggetto dell’esempio ha anche emesso altri Ddt per altri clienti nel corso del mese di settembre 2019, per la cronologia delle fatture dovrebbe rispettare la numerazione in funzione della data dell’ultima operazione effettuata, iniziando da quella emessa nei confronti del cliente che riporta una data di consegna più remota.
È fuor di dubbio che tale procedura non possa trovare accoglimento, ritenendo invece di poter indicare in ogni caso la data dell’ultimo giorno del mese nella fattura differita (30 settembre 2019 nell’esempio), in quanto laddove la circolare 14/E/2019 commenta le regole della fattura differita precisa che è “possibile” inserire la data di effettuazione dell’ultima operazione, stabilendo quindi che si tratta di una facoltà finalizzata ad evitare l’indicazione di tutti i Ddt emessi nel corso del mese.
Si consideri inoltre che lo stesso documento di prassi, nel commentare le regole di annotazione delle fatture nel registro di cui all’articolo 23 D.P.R. 633/1972, precisa che le regole di registrazione vanno lette alla luce dei principi generali dell’ordinamento “così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta“.
Pertanto, indicando la data dell’ultimo giorno del mese si rispetta il corretto periodo di imputazione del debito Iva, ragione per cui non si intravedono problemi nell’adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire un’unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare.