Criticità nelle ritenute sanmarinesi
di Ennio Vial
Come noto, a partire dal 2014 è entrata in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino. La segreteria di Stato del Titano ha diramato la circolare del 28 gennaio scorso prot. n. 9557 avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 14 della convenzione relativo al trattamento dei professionisti.
La norma prevede al paragrafo 1 che “I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna“.
La norma si discosta sensibilmente dallo standard tipico delle convenzioni stipulate dall’Italia. Se prendiamo, a titolo di esempio, la convenzione stipulata dall’Austria, notiamo che il professionista è tassato solamente nel suo paese di residenza, a meno che non abbia una stabile organizzazione nel Paese estero. In questo caso si potranno tassare nel Paese estero i proventi connessi alla base fissa.
E’ evidente la differenza. Se il professionista italiano produce un reddito in Austria, allora il Paese d’oltralpe potrà tassarmi solo se detto compenso è collegato ad una stabile organizzazione.
Diversamente, il titano mi potrà comunque tassare i compensi in base alla sua normativa interna che, si badi, potrebbe prevedere un profilo impositivo per il mero fatto che il compenso sia pagato da un soggetto sanmarinese.
Sul punto, si evidenzia come l’art. 102 della L. 166 del 16 dicembre 2013 (norma interna dello stato sanmarinese) preveda una ritenuta del 20% sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, erogati a soggetti residenti all’estero.
Va notato come in base al paragrafo 2 della convenzione “l’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”.
La circolare della segreteria di Stato chiarisce che l’art. 14, facendo riferimento alle persone, esclude l’applicazione delle ritenute sui compensi pagati ai soggetti aventi diversa natura come ad esempio le SPA, le SAPA, le SRL, le SNC e le SAS.
L’operatore Sanmarinese dovrà quindi recuperare un certificato di residenza fiscale rilasciato dalle Autorità fiscali italiane oltre ad un certificato camerale che attesti la sussistenza di una delle forme giuridiche suindicate per non applicare la ritenuta.
La citata circolare chiarisce che:
- le ritenute devono essere operate nei confronti delle associazioni professionali poiché equiparate, sotto il profilo fiscale, alle persone fisiche;
- sono esclusi dall’art. 14 i professionisti che ricadono nell’ambito applicativo di altre disposizioni convenzionali come, ad esempio, gli amministratori (art. 16) e gli artisti e sportivi (art. 17). Sono inoltre escluse le prestazioni erogate ai lavoratori dipendenti che rientrano nell’art. 15.
Vengono poi fornite alcune casistiche di soggetti che, secondo le Autorità Sanamrinesi, dovrebbero rientrare nella fattispecie dell’art. 14:
- le società tra professionisti di cui alla Legge italiana n.183/2011;
- i fotografi;
- i traduttori;
- i co.co.pro anche se si evidenzia come debba essere chiarito in quale categoria reddituale debbano essere inseriti;
- i soggetti che svolgono attività artigianali.
In chiusura, viene precisato che per i compensi pagati agli enti societari illustrati sopra, la ritenuta non deve essere operata se il compenso, pur essendo pagato dal 2014, è relativo a periodi precedenti.
I chiarimenti sono certamente condivisibili ma con una importante riserva: gli artigiani sono imprenditori e non professionisti. Per questi deve trovare applicazione l’art. 5 e 7 della Convenzione che, come illustrato nel precedente intervento, esclude la tassazione nel Paese della fonte in assenza di una stabile organizzazione.