21 Dicembre 2013

CUD 2014 ai nastri di partenza

di Nicola Fasano
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Fra le varie bozze della modulistica fiscale relativa al periodo di imposta 2013 pubblicate sul sito delle Entrate negli ultimi giorni vi è anche il modello aggiornato per la certificazione del reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati che i sostituti di imposta dovranno consegnare entro il prossimo 28 Febbraio 2014.

A parte la veste grafica delle istruzioni (in cui all’inizio viene inserito un indice riepilogativo, sulla falsariga di quello presente nei dichiarativi) non sono tantissime le novità da segnalare rispetto alla versione precedente. Confermata, in primo luogo, la modalità di trasmissione telematica, salvo facoltà per il sostituito di richiedere la copia cartacea.

Nella Parte A, quella relativa ai “Dati generali” trova spazio, con il codice 2 da indicare al punto 11 “Eventi eccezionali” l’indicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari con scadenza nel periodo 18 novembre – 20 dicembre per i contribuenti che alla data del 18 novembre 2013 avevano la residenza o la sede operativa nei Comuni alluvionati della Sardegna.

Nella parte relativa ai “Dati fiscali” le novità più rilevanti riguardano le connesse annotazioni da indicare nell’apposita sezione del CUD. Così, il sostituto che ha rideterminato l’importo del secondo o unico acconto Irpef (dal 99 al 100%) secondo quanto previsto dal D.L. 76/2013, deve indicare con il codice BA l’ammontare della rata ricalcolata.

Con riferimento alle detrazioni per familiari a carico (punto 102), nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta (sempre che spettino). Nel caso in cui le suddette detrazioni siano state determinate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto ne deve dare comunicazione al percipiente utilizzando l’apposito codice AC nelle annotazioni.

Nuovo codice (CA) anche per comunicare, in ogni caso, al dipendente che in sede di dichiarazione dei redditi deve avere cura di verificare che, qualora vi siano più CUD non conguagliati, non siano stati superati i limiti di deducibilità previsti i contributi di previdenza complementare (generalmente 5.164,57 euro annui).

Fanno invece il loro esordio le detrazioni “potenziate” nella misura del 24% (in aggiunta a quelle per cui è prevista la “solita” percentuale del 19%). Si tratta in particolare delle erogazioni liberali in favore delle Onlus e di quelle in favore di partiti e movimenti politici (contraddistinte rispettivamente dai codici 41 e 42 da abbinare a quello “alfabetico” AZ da riportare nelle annotazioni, specificando l’ammontare analitico delle stesse).

Adeguata alle novità normative la parte relativa alle somme erogate per l’incremento della produttività ai lavoratori del settore privato che, rispetto all’anno precedente, godono della detassazione in caso di percipiente con reddito da lavoro dipendente nel 2012 non superiore a 40.000 euro, sempre fino ad un massimo agevolabile pari a 2.500 euro.

Rispetto alla versione dello scorso anno scompare, perché non più applicabile, la riduzione prevista per il salario accessorio del personale appartenente al comparto sicurezza.

Nessuno spazio anche per il “contributo di perequazione” sui trattamenti pensionistici di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, eliminato in seguito alla declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale.