17 Settembre 2020

Cumulabili i crediti d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e beni strumentali

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la risposta all’istanza di interpello n. 360 di ieri, 16.09.2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito le regole di cumulo del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno con altre misure agevolative aventi ad oggetto i medesimi costi.

Il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall’articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 (c.d. legge di Stabilità 2016), premia le imprese che effettuano investimenti, dal 01.01.2016 al 31.12.2020, in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

Cumulabilità con aiuti “de minimis” e altri aiuti di Stato

Il comma 102 della norma istituiva del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, secondo la formulazione attualmente in vigore, prevede un criterio generale di cumulabilità, a determinate condizioni, con le seguenti agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi:

  • aiuti “de minimis”;
  • altre misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Tale cumulo è subordinato al rispetto dei limiti di intensità o di importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Il criterio generale di cumulabilità del credito d’imposta Mezzogiorno sancito al comma 102 si applica agli investimenti effettuati, secondo il principio di competenza dell’articolo 109 Tuir, dal 01.03.2017 al 31.12.2020, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 7-quater D.L. 243/2016.

La disciplina previgente, in vigore per gli investimenti effettuati dal 01.01.2016 al 28.02.2017, conteneva, per contro, un divieto di cumulo del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

 

Cumulabilità con altre misure agevolative di carattere generale

La disciplina del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno non esclude espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.

In relazione alla formulazione previgente dell’articolo 1, comma 102, L. 208/2015, l’Agenzia delle entrate ha precisato nella circolare 34/E/2016 la cumulabilità tra credito Mezzogiorno e il c.d. super ammortamento, di cui all’articolo 1, commi 91-94, L.e 208/2015.

Dunque, in presenza di un investimento in un bene materiale strumentale nuovo, destinato a strutture produttive localizzate nelle zone assistite del Mezzogiorno, effettuato dal 01.01.2016 al 31.12.2019 l’impresa poteva beneficiare contestualmente:

  • del credito d’imposta Mezzogiorno;
  • della maggiorazione del 140% del costo di acquisizione del bene ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 si pone dunque la questione circa la cumulabilità tra il credito d’imposta Mezzogiorno e il credito d’imposta investimenti in beni strumentali, introdotto dall’articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

Il caso è stato espressamente analizzato nella risposta all’interpello 360 di ieri, in cui l’Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di cumulo tra le due agevolazioni nell’ipotesi di investimenti effettuati nell’anno 2020 in beni materiali strumentali nuovi 4.0, rientranti nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.

La disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, al comma 192 dell’articolo 1, Legge 160/2019, prevede la regola generale di cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costia condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Risulta dunque espressamente confermata dall’Agenzia delle entrate la cumulabilità tra credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e investimenti in beni strumentali, nel rispetto del costo complessivamente sostenuto, sia per beni materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, L. 160/2019, sia per beni materiali 4.0 di cui al comma 189, dell’articolo 1, L.160/2019.