5 Dicembre 2016

Cumulabili sanzioni amministrative e interessi di mora sulle accise

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 16165 del 3 agosto 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di tardivo versamento delle accise, la sanzione amministrativa del 30% prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997è cumulabile con l’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi ex articolo 3, comma 4, Testo unico accise.

Nella vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, la Regione Campania aveva irrogato ad una società la sanzione per ritardato versamento dell’accisa sul gas metano per il periodo di imposta 2002 in misura pari al 30% del tributo versato in ritardo, come previsto dall’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997. Inoltre, contestualmente, aveva richiesto con atto separato il pagamento dell’indennità di mora e degli interessi di mora previsti dall’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 504/1995, che statuisce che in caso di ritardo nel pagamento dell’accisa si applica “l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali”.

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La nuova disciplina delle sanzioni amministrative, il controllo e la definizione degli atti dell’amministrazione finanziaria
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