Cumulo giuridico per le sanzioni Imu
di Fabio GarriniLe irregolarità compiute in relazione ai tributi locali prevedono l’applicazione del cumulo giuridico, con irrogazione di una unica sanzione ai sensi dell’articolo 12 D.Lgs. 472/1997: la Cassazione, con la sentenza 18423 del 12.07.2018, torna sul tema dell’applicabilità dell’istituto della continuazione anche con riferimento all’ICI e, vista l’affinità del sistema sanzionatorio, le conclusioni sono applicabili anche agli attuali tributi sugli immobili gestiti dai Comuni, Imu e Tasi.
La continuazione
Sul punto che in questa sede interessa la sentenza richiamata è piuttosto stringata, ma è un interessante punto di partenza per ricordare come anche ai fini dell’applicazione dei tributi locali opera la disciplina della continuazione nell’applicazione delle sanzioni tributarie: “In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dall’articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’Ici”.
Al riguardo vengono richiamate due sentenze che avevano portato alla medesima conclusione: si tratta delle pronunce n. 26077 del 30.12.2015 e n. 3265 del 02.03.2012.
Il principio appena enunciato è definito continuazione e prevede, in linea generale, l’applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. cumulo materiale).
Da notare che la dichiarazione Ici (come l’attuale dichiarazione prevista in ambito Imu e Tasu) ha valore “ultrattivo”, nel senso che la sua presentazione ha effetto anche sugli anni successivi, qualora non si siano verificati ulteriori accadimenti che richiedano la presentazione di una nuova dichiarazione; di conseguenza, l’omessa presentazione riverbera gli effetti anche sui successivi periodi d’imposta, tanto che è opinione consolidata in giurisprudenza il fatto che l’omesso versamento vada contestato in ogni anno applicando la sanzione per omessa dichiarazione (che presenta un minimo del 100% dell’imposta dovuta) e non la sanzione per omesso versamento (che è invece pari al 30% e va contestata quando il mancato versamento d’imposta dipende comunque da una dichiarazione già validamente presentata). Sul punto si veda in particolare la sentenza della Cassazione n. 932 del 16.01.2009, ma di analogo contenuto constano anche numerose sentenze successive.
Conseguentemente, sarebbe possibile affermare che in ogni anno successivo quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione vi è stata una omissione dichiarativa sanzionabile, ed essendo violazioni della “stessa indole” risulterebbe applicabile il cumulo giuridico.
Peraltro, la Cassazione, nella sentenza n. 21570 del 26.10.2016, ha affermato che il cumulo delle sanzioni previsto dall’articolo 12 D.Lgs. 472/1997 risulta applicabile anche nel caso di omessi versamenti.
Si tratta di una posizione di sicuro interesse in quanto i tributi locali sono basati su una condizione immobiliare che spesso perdura negli anni, con la conseguenza che, commessa una irregolarità, questa conseguentemente finisce per reiterarsi automaticamente anche per diversi anni consecutivi.
Si pensi al caso in cui un contribuente ha acquistato un immobile ovvero ha applicato una agevolazione non applicabile: la conseguente irregolarità di versamento si sarà presumibilmente riverberata anche sulle annualità successive e, nel caso di contestazione, potrebbe essere invocato l’istituto della continuazione.