29 Giugno 2022

Cumulo tra credito d’imposta R&S&I&D e nuovo Patent Box

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’abrogazione dell’articolo 6, comma 9, D.L. 146/2021, la Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo tra nuovo regime Patent Box e credito d’imposta R&S&I&D, disciplinato dall’articolo 1, commi 198209, L. 160/2019.

Operativamente si renderà necessario considerare i due principi che regolamentano la cumulabilità del novellato credito R&S&I&D, come analiticamente descritto al paragrafo 6 della circolare Assonime 19/2022:

  • divieto di doppio finanziamento, regola di carattere generale (come ricorda la circolare Mef n. 33 del 31.12.2021 sul tema) che impone il divieto di superamento del costo sostenuto;
  • regola della nettizzazione dei costi, novità dell’attuale disciplina del credito d’imposta R&S&I&D, che impone il calcolo dell’agevolazione al netto delle “altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”.

Per quanto attiene il divieto di doppio finanziamento sarà necessario cumulare le due agevolazioni tenendo conto, ai sensi del comma 204 dell’articolo 1 L. 160/2019, della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto” del credito R&S&I&D.

Dunque, ipotizzando che un soggetto Ires abbia sostenuto nel periodo 2021 costi di R&S eleggibili al credito d‘imposta pari a 50.000 euro con un credito di 10.000 euro (il 20%), il beneficio fiscale derivante dall’irrilevanza ai fini Ires e Irap (in relazione all’aliquota ordinaria del 3,9%) ammonterebbe a:

10.000 x (24%+3,9%) =2.790.

Il secondo principio da considerare nel cumulo riguarda la regola della nettizzazione dei costi introdotta dal comma 203 dell’articolo 1, L. 160/2019, criterio che risente dell’accezione di “altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti”.

Una prima linea di pensiero è quella che circoscrive la definizione ai soli contributi “diretti”, non influenzati dalla presenza di un reddito imponibile, di un debito compensabile o dell’utilizzo di perdite fiscali: in tale ipotesi il risparmio fiscale derivante dal regime Patent Box non dovrebbe essere nettizzato dalla base di calcolo del credito R&S&I&D.

Una seconda linea di pensiero, che risulta oggi adottata dall’Agenzia delle entrate in relazione al credito d’imposta imprese energivore nella circolare 13/E/2022, dove per sussidio si intende “qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora”, considera necessario nettizzare la base di calcolo del credito R&S&I&D da qualsiasi beneficio fruito, indipendentemente dal meccanismo agevolativo che lo caratterizza: in tale ipotesi il risparmio fiscale derivante dal regime Patent Box dovrebbe essere nettizzato dalla base di calcolo del credito R&S&I&D.

Dunque, i costi di R&S&I&D sostenuti dovrebbero essere nettizzati del beneficio fiscale Patent Box, pari al 30,69% per un soggetto Ires con aliquota ordinaria Irap del 3,9% ovvero

110% x (24% +3,9%) = 30,69%

con l’effetto di poter assoggettare all’aliquota del credito R&S&I&D solo il 69,31% di tali costi.

Sposando la tesi della nettizzazione dei costi R&S&I&D col beneficio fiscale derivante dal Patent Box emerge un’ulteriore criticità: tale regola si applica solo alle spese del periodo d’imposta di riferimento oppure, in caso di applicazione del meccanismo premiale del nuovo Patent Box, che consente di agevolare anche i costi inerenti la privativa industriale sostenuti fino all’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello di ottenimento del diritto di tutela, si estende anche ai costi R&S dei periodi oggetto di recapture dal 2020 (nella previgente normativa ex articolo 3 D.L. 145/2013 il credito si calcolava al lordo di altri contributi e sovvenzioni) con necessità di rideterminare ex post crediti in tutto o in parte già fruiti?

Si auspica sul tema, come su molti altri aspetti interpretativi del Patent Box, un chiarimento delle Entrate con apposita circolare che dovrebbe essere emanata in tempo utile per l’applicazione del nuovo regime alla prima annualità 2021.