D.L. 21/2022: buoni carburante non imponibili per i dipendenti
di Stefano RossettiIn considerazione del repentino incremento dei prezzi dei carburanti, il legislatore ha previsto una misura di favore per i lavoratori dipendenti in base alla quale i buoni carburante concessi dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 Tuir.
Nello specifico, l’articolo 2, comma 1, D.L. 21/2022 prevede che “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In sostanza, il legislatore esclude da tassazione Irpef, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.
Dal dato letterale della norma emerge che:
- la misura è limitata ai buoni ceduti gratuitamente ai dipendenti nell’anno 2022;
- la soglia oltre la quale i buoni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è di 200 euro per ciascun lavoratore dipendente.
Questa disposizione di carattere speciale e transitorio, dunque, opera sullo stesso piano della disposizione “ordinaria” ex ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 Tuir secondo la quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Le due disposizioni non dovrebbero interferire tra di loro. Infatti, da una lettura sistematica delle due norme sembrerebbe che il lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, goda di due plafond:
- l’uno di un importo pari a 200 euro valevole sono per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2 D.L. 21/2022;
- l’altro di un importo pari a 258,23 euro ex articolo 51, comma 3, Tuir per la generalità delle erogazioni.
Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a consumare esclusivamente il plafond specifico.
Tuttavia, se questa lettura della norma dovesse essere confermata, in realtà, in assenza di altre erogazioni effettuate dal datore di lavoro, i buoni carburante possono essere esclusi da tassazione per un importo complessivo di 458,23 euro pari alla somma tra il plafond specifico (200 euro) e il plafond generico (258,23 euro).
Sul punto occorre anche sottolineare un aspetto che riguarda il limite di valore previsto dal legislatore:
- l’agevolazione ex articolo 2 D.L. 21/2022 sembrerebbe operare fino al valore di 200 euro, con la conseguenza che soltanto l’eccedenza, se non imputabile al plafond generico, debba essere considerata imponibile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir;
- in relazione, invece, alla disposizione “ordinaria” si deve tenere presente che l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir prevede che se il valore dei beni ceduti e servizi erogati gratuitamente supera i 258,23 euro, l’intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile.
Ad avviso di chi scrive, un tema delicato riguarda l’aspetto soggettivo dell’agevolazione. In sostanza ci si chiede se l’esclusione da tassazione Irpef possa operare anche se il beneficio dell’erogazione dei buoni venga riservato solo ad alcuni dipendenti (agevolazione ad personam) oppure debba essere necessariamente previsto per la generalità o per speciali categorie di dipendenti.
La norma sul punto nulla dispone quindi si potrebbe ritenere che la limitazione di carattere soggettivo possa non trovare applicazione nella presente fattispecie; in effetti quando il legislatore ha voluto delimitare l’ambito applicativo di una norma agevolativo lo ha espressamente previsto come nel caso delle esclusioni ex comma 2 dell’articolo 51 Tuir. Tuttavia, non è da escludere un’interpretazione difforme basata sul contesto normativo delineato dal comma 2 dell’articolo 51 Tuir.
Dal punto di vista del datore di lavoro non si ravvisano criticità in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni carburante; infatti, tali costi dovrebbero rientrate tra quelli relativi al personale dipendente ex articolo 95 Tuir.