D.L. 21/2022: il credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano gas naturale
di Stefano RossettiCome noto il prezzo del gas si è notevolmente incrementato nei primi mesi del 2022 e ciò sta alimentando una spirale inflazionistica che colpisce indistintamente imprese e consumatori.
Il legislatore, al fine di ridurre l’impatto del prezzo del gas sui conti economici delle imprese, ha introdotto, con l’articolo 5 D.L. 21/2022, un credito d’imposta del 20% da calcolare sul costo del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Entrando nello specifico della misura, ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 D.L. 21/2022, i soggetti che possono fruire del credito d’imposta sono coloro che esercitano attività d’impresa. Tuttavia, tali imprese devono essere diverse da quelle a forte consumo di gas, ovvero diverse da quelle che:
- operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2021, n. 541 (si tratta delle imprese rientranti in alcuni codici attività e con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiori al 4%);
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale pari a 1GWh/anno (articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4 D.L. 21/2022:
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997 entro il 31 dicembre 2022 senza tenere conto del limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 ed ex articolo 34 L. 388/2000 (quest’ultimo limite innalzato a 2.000.000 euro dalla Legge di bilancio 2022);
- non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi per quanto riguarda le società di persone e gli imprenditori individuali ai sensi dell’articolo 61 Tuir e ai fini del prorata di deducibilità dei costi promiscui ex articolo 109, comma 5, Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- può essere ceduto, ma solo per intero, ad altri soggetti senza la possibilità per quest’ultimi di effettuare un’ulteriore cessione, a meno che le successive cessioni (fino a un massimo di due) non vengano effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 D.Lgs. 385/1993 (il c.d. “Tub”), di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 Tub ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
In merito a quest’ultimo aspetto occorre sottolineare che:
- i contratti di cessione di credito in violazione delle disposizioni contenute nel comma 3 del D.L. 21/2022 sono considerati nulli;
- in caso di cessione del credito è necessario che un professionista abilitato o un responsabile di un Caf apponga il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta;
- il credito d’imposta acquistato dal cessionario può essere utilizzato con le stesse modalità e limiti del soggetto che lo ha maturato e sempre entro la data del 31 dicembre 2022;
- le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i successivi controlli che l’Amministrazione finanziaria effettuerà sulla maturazione e sugli utilizzi del credito d’imposta, l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 4 D.L. 21/2022 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 D.L. 34/2020.