3 Maggio 2022

D.L. 21/2022: il credito d’imposta carburanti in agricoltura e pesca

di Gennaro Napolitano
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Nell’ambito delle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il D.L. 21/2022 introduce un contributo straordinario connesso all’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

In particolare, l’articolo 18 del decreto riconosce alle imprese esercenti, appunto, attività agricola e attività della pesca un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.

Ai fini del bonus la spesa deve essere comprovata mediante le relative fatture, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il contributo ha lo scopo di compensare parzialmente i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle due attività economiche interessate.

Il credito d’imposta:

  • può essere utilizzato, entro il 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24 (articolo 17 D.Lgs. 241/1997); in tal caso non trovano applicazione i limiti annuali di compensabilità normativamente previsti, vale a dire quello di 250mila euro per i crediti da esporre all’interno del quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, L. 244/2007) e quello di due milioni di euro per i crediti d’imposta e contributivi compensabili in F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34 L. 388/2000);
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari “vigilati” iscritti all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 106, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 385/1993), di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 64 D.Lgs. 385/1993) ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia dal “Codice delle assicurazioni private” (D.Lgs. 209/2005); in relazione a ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, trovano applicazione le disposizioni previste dal Decreto Rilancio in materia di bonus edilizi (articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020), in forza delle quali gli intermediari che intervengono nelle operazioni di cessione dei crediti non procedono alla loro acquisizione qualora ricorrano i presupposti delle fattispecie delineate dagli articoli 35 e 42 del D. Lgs. 231/2007 (si tratta, rispettivamente, delle ipotesi di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da segnalare all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia operante presso la Banca d’Italia e di obbligo di astensione dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni per impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela). La mancata osservanza di tali regole determina la nullità dei contratti di cessione. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono a un professionista abilitato o al responsabile di un Centro di assistenza fiscale il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione;
  • deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e in ogni caso entro il 31 dicembre 2022.

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è affidata a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento al tax credit in esame trovano applicazione le ordinarie disposizioni in ordine ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e alle modalità di recupero degli importi non spettanti (articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020).

Infine, il legislatore espressamente prevede che le disposizioni relative al credito d’imposta si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.