D.L. 21/2022: il tax credit Imu per il comparto turistico-ricettivo
di Gennaro NapolitanoL’articolo 22 D.L. 21/2022, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore turistico-ricettivo (con particolare riferimento alle gravi ricadute occupazionali e sociali), introduce un nuovo e specifico contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese operanti in tale settore.
In particolare, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione rientrano le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica (come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali), le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Il tax credit è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva.
Ai fini dell’agevolazione è richiesto che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i beneficiari del credito d’imposta abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).
Il legislatore, peraltro, ha espressamente stabilito che non trovano applicazione gli ordinari limiti annuali di compensabilità, vale a dire quello di due milioni di euro relativo a crediti d’imposta e contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34 L. 388/2000) e quello di 250mila euro relativo ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, L. 244/2007).
Peraltro, il tax credit in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non deve essere considerato in sede di determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).
L’articolo 22 in parola, inoltre:
- subordina l’efficacia della nuova agevolazione all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- stabilisce che le disposizioni agevolative in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final in materia di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework), e successive modifiche (a tal fine si ricorda che il Temporary framework rappresenta lo strumento attraverso cui l’Unione europea ha consentito agli Stati membri di sostenere, attraverso l’adozione di misure derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria degli aiuti di Stato, le imprese che, per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità governative, hanno subito danni alla propria attività aziendale; la ricordata Comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea C(2020) 1863 è stata più volte modificata, da ultimo dalla Comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442, che ha prorogato l’applicazione della normativa derogatoria fino al prossimo 30 giugno, elevando ulteriormente gli importi degli aiuti concedibili);
- prevede che gli operatori economici interessati ad accedere all’agevolazione sono tenuti a presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e dalla Sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della citata Comunicazione del 19 marzo 2020;
- affida a un provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni di cui al punto precedente.