D.L. Crescita e regime fiscale degli strumenti finanziari convertibili
di Gennaro NapolitanoL’articolo 9 D.L. 34/2019 (decreto “Crescita”) disciplina uno specifico trattamento fiscale riservato agli strumenti finanziari convertibili aventi determinate caratteristiche.
In realtà non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’articolo in parola estende a tutti i settori economici la misura già prevista, a favore dei soli soggetti finanziari, dal comma 22-bis dell’articolo 2 D.L. 138/2011 (introdotto dal comma 149 della L. 147/2013).
Il comma 22-bis, infatti, prevede che i maggiori o minori valori derivanti dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari (diversi da azioni e titoli similari) rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’Ivass dopo il 1° gennaio 2014 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap.
Si tratta, quindi, di una norma analoga a quella in esame, la cui ragion d’essere è però venuta meno nel momento in cui il legislatore ha deciso di estendere a tutti gli emittenti il trattamento fiscale di favore.
Non a caso, il comma 4 dell’articolo 9 abroga espressamente il comma 22-bis.
Tuttavia, viene precisato che per gli strumenti finanziari emessi nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “crescita”, gli obblighi di indicazione previsti dal comma 3 dell’articolo 9 in esame si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019.
Nella relazione illustrativa viene sottolineato che la modifica normativa risponde all’esigenza di soddisfare le richieste avanzate dalla Commissione europea.
Quest’ultima, infatti, ha ritenuto che il riconoscimento di un trattamento fiscale agevolato in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale previsto a favore solo di determinati emittenti potrebbe rappresentare un “vantaggio selettivo” e, di conseguenza, porsi in contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Pertanto, la Commissione ha chiesto all’Italia di introdurre un trattamento fiscale uniforme per tutti gli emittenti in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche.
Ciò posto, il comma 1 della norma in esame stabilisce che i maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate dal comma 2, non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap.
Il comma 2, quindi, elenca le caratteristiche che gli strumenti finanziari devono avere affinché possa trovare applicazione il trattamento tributario de quo.
Più precisamente:
- gli strumenti devono essere stati emessi e il corrispettivo integralmente versato;
- gli strumenti non devono essere stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale;
- l’acquisto degli strumenti non deve essere stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
- nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo gli strumenti devono avere lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e devono essere subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
- gli strumenti non devono essere oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
- gli strumenti devono essere perpetui e le disposizioni che li governano non devono prevedere alcun incentivo al rimborso per l’emittente;
- gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall’emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
- se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l’opzione può essere esercitata unicamente dall’emittente.
Inoltre, le disposizioni che governano gli strumenti:
- non devono contenere indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l’emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, a eccezione delle ipotesi di liquidazione della società e di operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
- devono prevedere che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti (le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un’ipotesi di insolvenza da parte della società emittente);
- devono prescrivere, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società: a) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea; b) gli strumenti siano convertiti in azioni; c) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli indicati in precedenza.
Il comma 3, infine, prevede, una serie di obblighi procedurali a carico degli emittenti. Questi ultimi, infatti, devono:
- indicare di aver emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione;
- fornire separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires e Irap (ciò al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione rispetto alla disciplina in materia di abuso del diritto o elusione fiscale dettata dall’articolo 10-bis 212/2000).