25 Maggio 2020

D.L. Rilancio: prorogati al 16 settembre i termini di riscossione dei versamenti sospesi

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) dispongono la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).

Più precisamente, è previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  2. ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;

e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Per quanto concerne i versamenti sospesi, occorre fare riferimento innanzitutto all’articolo 18 D.L. 23/2020.

Tale disposizione prevede che a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020 (con circolare AdE 9/E/2020 si è precisato che le mensilità vanno considerate autonomamente), dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Iva;
  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;

qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (cfr., con circolare AdE n. 9/E/2020 si è precisato che la data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione), essi abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  1. di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi “non” superiori a 50 milioni di euro;
  2. di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Detta sospensione interessa anche i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019 e gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, così come precisato con circolare AdE 9/E/2020, si tratta degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Con specifico riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva, a differenza di quella relativa a ritenute e contributi, si applica indipendentemente dall’ammontare dell’anno precedente di ricavi e compensi. Per tale imposta, quindi, occorre soltanto che questi soggetti abbiano subìto rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Specifiche ipotesi di versamenti sospesi sono poi indicate anche negli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020.

In particolare, a favore dei soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza, così come elencati nel citato articolo 61, comma 2 (ad esempio, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.), è prevista la sospensione dei termini di versamento:

  • di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, relativi al periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, invece, si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, come sopra indicate (articolo 18 D.L. 23/2020).

Per quanto concerne i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nella c.d. zona rossa, ovvero nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (per quanto concerne la regione Lombardia) e Vò (per quanto riguarda la regione Veneto), è prevista la sospensione dei termini di versamento:

  • di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e da accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
  • nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso, per il mese di maggio 2020, si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi “non” superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Quindi, per i mesi di aprile e maggio 2020 si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

Nel caso specifico delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche è disposto che operi sino al 30 giugno 2020 la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine di versamento delle ritenute per le quali i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.