D.Lgs. 139/2015: bilancio abbreviato e bilancio “ridotto”
di Federica FurlaniUlteriori importanti novità in tema di predisposizione del bilancio d’esercizio previste dal D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, le cui disposizioni ricordiamo entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data, riguardano:
- gli schemi del bilancio abbreviato;
- il bilancio in forma ridotta previsto per le c.d. micro-imprese.
Si realizza pertanto quella graduazione degli obblighi informativi sulla base dei limiti dimensionali delle imprese, da più parti richiesta.
Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata, regolato dall’art. 2435-bis c.c., le novità più importanti riguardano:
- le voci B.I e B.II dello stato patrimoniale, rispettivamente immobilizzazioni immateriali e materiali, per le quali non è più previsto che siano indicati esplicitamente gli ammortamenti e le svalutazioni. Sarà necessario indicare in nota integrativa i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni;
- la deroga a quanto previsto dall’art. 2426 in tema di criteri di valutazione con la possibilità di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale;
- l’eliminazione, come peraltro previsto per il bilancio ordinario, della macroclasse E) relativa all’area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari vanno ora indicati, se di ammontare apprezzabile, nella Nota integrativa;
- l’introduzione tra le voci del patrimonio netto della voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- la possibilità di raggruppare le voci relative alle rivalutazioni e svalutazioni (macroclasse D del conto economico) anche con riferimento alle nuove voci relative agli strumenti finanziari derivati;
- la nota integrativa, in cui sono richieste ulteriori informazioni rispetto alla vecchia normativa.
È inoltre previsto l’esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario.
Ma la vera novità è l’introduzione dell’art. 2435-ter c.c. rubricato “Bilancio delle micro-imprese”.
Sono considerate micro-imprese, le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbino superato due dei seguenti limiti
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro,
- totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro,
- dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5,
per la determinazione dei quali valgono le medesime considerazioni previste per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c..
Di conseguenza quando per il secondo esercizio consecutivo superano i predetti limiti devono redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.
Le micro imprese così definite applicano gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) ed i criteri di valutazione previsti dall’art. 2435-bis c.c., e sono previste queste semplificazioni:
- esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
- esonero dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall’art. 2427 c.c. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015):
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- n. 9: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime;
- n. 16: ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le seguenti informazioni previste dall’art. 2428 c.c.:
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- n. 3: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
- n. 4: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Alle micro-imprese non si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- art. 2423, co. 5 (vecchio co. 4 rinominato), c.c.: “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata”;
- art. 2426, co. 1 nuovo n. 11-bis c.c. relative agli strumenti finanziari derivati.