D.Lgs. 139/2015: le modifiche alla Nota Integrativa
di Federica FurlaniCome già anticipato in precedenti contributi il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, in attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE, relativo ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati, ha, tra le altre cose, modificato l’art. 2427 c.c. dedicato al contenuto della Nota integrativa.
Le modifiche, ricordiamo, interesseranno i bilanci degli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2016, ovvero il bilancio 2016 per le società con esercizio coincidente all’anno solare, fatte salve eventuali modifiche necessarie, ai fini comparativi, anche al bilancio 2015.
Le modifiche alla Nota integrativa (art. 2427 c.c.) sono principalmente disposte dall’art. 6 co. 9 del citato D.Lgs. 139/2015.
Premessa fondamentale è che, in base alla nuova formulazione dell’art. 2427, co. 2, le informazioni in Nota integrativa vanno riportate secondo l’ordine in cui le voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi.
Le novità riguardano:
- n. 3): non è più richiesta la composizione della voce “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, ma solo dei “costi di sviluppo”, in quando non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità che vanno considerati come costi d’esercizio;
- n. 7): la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi” e “altri fondi” va indicata indipendentemente dal loro ammontare. Nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile;
- n. 10): la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era richiesta solo se significativa;
- n. 13): è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci “proventi straordinari e: “oneri straordinari” di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l’area straordinaria in bilancio, e sostituita dall’indicazione dell’”importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”;
- n. 16): oltre all’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, vanno ora indicate anche le eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi soggetti, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- n. 18): oltre all’indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali warrants e opzioni;
- n. 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) vanno indicate sempre. Nella precedente versione l’indicazione era richiesta solo se le operazione erano rilevanti.
Sono stati inoltre aggiunti 4 nuovi numeri al primo comma con l’obbligo di riportare le seguenti nuove informazioni:
- n. 22-quater): natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che in precedenza erano contenuti nell’ambito della Relazione sulla gestione;
- n. 22- quinquies): nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- n. 22- septies): la proposta di destinazione degli utili o copertura perdite.
La modifica all’art. 2427-bis c.c. dedicato alle informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari, prevede che nella nota integrativa siano ora indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati oltre al loro fair value e alle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano modelli e tecniche di valutazione; le variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto. E’ richiesta inoltre la predisposizione di una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
Infine ai sensi del modificato n. 6 dell’art., 2426 c.c., dedicato ai criteri di valutazione, nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
Per quanto riguarda il contenuto della Nota integrativa per le società che redigono il bilancio abbreviato, il nuovo art. 2435-bis, co. 5, c.c. individua in modo esplicito le informazioni obbligatorie da indicare, mentre nella precedente versione venivano indicate quelle da omettere. Sono inoltre richieste ulteriori informazioni rispetto alla vecchia normativa: i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, le indicazioni sull’ammortamento dell’avviamento, l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, le nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci, nonché le indicazioni richieste dai nuovi n. 22-quater, 22-quinquies e 22-septies.
Ricordiamo infine che per le c.d. micro-imprese è previsto l’esonero dalla redazione della Nota integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste dai n. 9) e 16) dell’art. 2427 c.c. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015).