D.Lgs. 147/2015: modifiche alla disciplina del consolidato fiscale
di Federica FurlaniL’art. 6 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese) ha modificato la disciplina del consolidato fiscale, di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir, al fine di adeguare la normativa interna ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 giugno 2014 (cause n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13).
In particolare, il legislatore ha eliminato il vincolo che prevedeva la possibilità che un soggetto non residente in Italia potesse esercitare l’opzione per il consolidato nazionale solo in qualità di controllante e solo se possedeva una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio fosse compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.
Ora, o meglio dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015),
- le società “sorelle” residenti in Italia, o
- le stabili organizzazioni di società residenti in Paesi UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni,
possono consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l’opzione, che assumerà pertanto il ruolo di consolidante.
Con il Provvedimento 6 novembre 2015 è stato approvato il Modello di designazione che permette alla controllante non residente di designare la controllata in Italia e sono stante inoltre chiarite le modalità applicative delle nuovi disposizioni.
È la controllante non residente, identificata nel territorio dello Stato mediante attribuzione del codice fiscale, a dover presentare il modello, esclusivamente in via telematica, con il quale autorizza la controllata prescelta ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.
Nel contempo, con tale designazione, si assume, in via sussidiaria, le responsabilità previste in particolare dall’art. 127 Tuir per le società o enti controllanti.
La controllante inoltre può designare una sola controllata e la designazione mantiene la propria validità anche nelle ipotesi di rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo.
Con la presentazione del Modello, la controllata prescelta è designata ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art. 117 Tuir; non può tuttavia consolidare società da cui sia essa stessa controllata, secondo la nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c..
Il Modello è presentato dall’inizio del periodo di imposta per il quale la controllata designata esercita l’opzione per il consolidato, fino all’esercizio dell’opzione stessa, da eseguirsi nei termini previsti (termini di presentazione del Modello Unico, attraverso cui va comunicata).
Per il periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, se il Modello unico relativo al periodo di imposta precedente presenta la scadenza entro il 31 marzo 2016, il Modello di designazione deve essere presentato entro il 31 marzo 2016.
Se la tassazione di gruppo si interrompe prima del compimento del triennio o in caso di mancato rinnovo dell’opzione, se all’atto dell’opzione non è stato espresso il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, queste ultime sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte.
Nel disciplinare anche il transitorio, il Provvedimento citato prevede particolari disposizioni per le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto: viene ad esempio consentito, sussistendone i presupposti di legge, l’eventuale inclusione del regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.
Se tuttavia la consolidante del consolidato in vigenza di opzione opta, in qualità di consolidata unitamente ad una diversa società designata, il consolidato preesistente si interrompe; trattasi in questo caso di una disposizione che opera anche a regime.