Da oggi, l’Iva all’importazione sui beni trasferiti in altri Paesi Ue è sospesa anche senza prestare garanzia
di Marco Peirolo
Nella nota dell’Agenzia delle Dogane 1° aprile 2014, prot. n. 3540, si afferma che da oggi, 8 aprile 2014, non deve essere più prestata la garanzia per non pagare l’IVA sui beni immessi in libera pratica in Italia con contestuale o successiva destinazione verso un altro Stato membro dell’Unione europea.
L’esonero si giustifica in considerazione:
- sia delle modifiche introdotte dalla L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010) in recepimento della Direttiva n. 2009/69/CE;
- sia dell’avvio dei controlli di validità e di coerenza delle informazioni che devono essere obbligatoriamente indicate nella dichiarazione doganale di importazione (modello DAU) ai fini della sospensione d’imposta.
è noto che le operazioni di immissione in libera pratica costituiscono importazioni soggette a IVA ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Fino al 16 marzo 2012, la citata norma accordava alle suddette operazioni la “sospensione del pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea”.
Dal 17 marzo 2012, per effetto delle novità introdotte dalla Comunitaria 2010, sono stati novellati i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 67 del D.P.R. n. 633/1972, in base ai quali la sospensione d’imposta presuppone il rispetto di una duplice condizione, essendo richiesto:
- in primo luogo, che il trasferimento dei beni in altro Stato membro avvenga in esecuzione:
– di una cessione intracomunitaria “in senso stretto” (art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993);
– ovvero, di un trasferimento a “se stessi”, considerato “assimilato” ad una cessione intracomunitaria “in senso stretto” (art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993);
- in secondo luogo, che il soggetto IVA italiano, al momento dell’immissione in libera pratica, fornisca:
– il proprio numero di partita IVA;
– il numero di identificazione del cessionario comunitario;
– su richiesta della dogana, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro.
In base alla procedura applicata fino a ieri, l’Ufficio doganale:
- a fronte di una dichiarazione di importazione che indicasse il codice 42 nella casella 37, liquidava, oltre ai dazi, anche l’IVA, senza però riscuoterla;
- a garanzia dell’impegno assunto dal dichiarante di trasportare/spedire i beni in altro Stato membro, applicava la procedura del daziato sospeso (art. 164 del R.D. n. 65/1896), richiedendo una garanzia di importo pari ai diritti doganali dovuti sulla merce importata, che poteva essere svincolata dimostrando – attraverso il modello INTRA 1-bis – l’avvenuta cessione intracomunitaria della merce stessa.
Come anticipato, da oggi, l’obbligo di garanzia non si applica più.
Gli importatori, tuttavia, per avvalersi della sospensione d’imposta, dovranno obbligatoriamente indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale:
- il proprio numero di partita IVA, preceduto dal codice Y040, ovvero il numero di partita IVA del proprio rappresentante fiscale, preceduto dal codice Y042;
- il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo, preceduto dal codice Y041.
Ai fini della prova dell’effettiva destinazione delle merci in altro Stato membro è stato, inoltre, istituito il codice Y044 per l’indicazione, nella citata casella 44, del contratto di trasporto. Si tratta di un dato non obbligatorio, ma che potrà essere richiesto dall’Ufficio doganale se ritenuto opportuno per la corretta applicazione del regime.
Ai fini della sospensione d’imposta, tanto nel nuovo quanto nel vecchio regime, è necessario che l’importatore italiano e l’acquirente comunitario siano iscritti nell’archivio VIES, trattandosi di un requisito essenziale per operare nell’ambito degli scambi intracomunitari di beni e servizi.