19 Febbraio 2021

DAC6: gli elementi distintivi che portano alla segnalazione

di Ennio Vial
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Una volta appurato che il professionista rientra tra i soggetti che possono essere chiamati alla segnalazione, è opportuno svolgere qualche considerazione in relazione agli elementi distintivi contenuti nella direttiva, nell’allegato al D.Lgs. 100/2020 e nella circolare AdE 2/E/2021 che portano alla segnalazione dell’operazione aggressiva.

Si precisa da subito che, tutti gli elementi distintivi (hallmark) si caratterizzano per l’elemento della transnazionalità.

Gli stessi sono distinti nelle 5 categorie differenti di seguito elencate:

  • lettera A) – Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale;
  • lettera B) – Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale;
  • lettera C) – Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere;
  • lettera D) – Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva;
  • lettera E) – Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento.

In merito al gruppo D abbiamo già avuto modo di fare alcune considerazioni in un precedente intervento.

Si tratta, in sostanza, delle casistiche volte ad ostacolare lo scambio di informazioni CRS e l’individuazione del titolare effettivo. Sul tema torneremo con successivi approfondimenti.

In questa sede ci soffermiamo sulla casistica di cui alla lettera A relativa agli elementi generici collegati al criterio del vantaggio principale. Le casistiche sono rappresentate nella successiva tabella.

A Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale 1 Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2 Un meccanismo in cui l’intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento: a) all’entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure
b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Ciò includerebbe l’obbligo per l’intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.
3 Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l’attuazione.

Le casistiche sono riconducibili nell’alveo di tre ipotesi. La prima è quella della riservatezza. In sostanza, il contribuente è tenuto a rispettare, a vario titolo, la riservatezza del meccanismo nei confronti di altri soggetti.

La circolare 2/E/2021 propone le seguenti casistiche concrete:

  • obbligo di riservatezza verso altri intermediari;
  • obbligo di riservatezza verso l’Amministrazione finanziaria;
  • clausola di riservatezza avente ad oggetto le “modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale”;
  • presenza di accordi di non divulgazione degli aspetti fiscali del meccanismo;
  • corrispondenza scritta che include un obbligo di non divulgazione, esplicito o implicito riguardante gli aspetti fiscali del meccanismo;
  • evidenze di accordi verbali o di altro tipo con gli utilizzatori effettivi o potenziali, relativamente alla riservatezza dei dettagli fiscali del meccanismo.
  • divieto esplicito o implicito a carico degli utilizzatori attuali o potenziali di conservare il materiale promozionale o altri dettagli circa il funzionamento del meccanismo;
  • presenza di accordi che impongono all’utilizzatore l’obbligo di comunicazione al promotore della corrispondenza riguardante il meccanismo, in particolare quella intercorsa con l’Amministrazione finanziaria;
  • divieto di ricorrere ad altre tipologie di consulenze esterne connesse alla attuazione del meccanismo.

La seconda ipotesi è quella in cui l’intermediario riceve un compenso legato al risparmio fiscale.

L’ultima casistica, infine, è quella dei meccanismi standardizzati.

Sotto il piano pragmatico, possiamo osservare come la categoria A sia di limitata applicazione per i professionisti, in quanto la stessa appare forse più vicina alla “vendita di pacchetti” da parte di consulenti, generalmente non residenti. Ogni valutazione, tuttavia, deve tener conto del caso concreto.

Le ipotesi della lettera A, ad ogni buon conto, devono soddisfare i requisiti della riduzione di imposta e del vantaggio principale. Si tratta di aspetti che avremo modo di approfondire. In questa sede ricordiamo che il criterio del vantaggio principale risulta soddisfatto quando il vantaggio extrafiscale supera quello fiscale.