DAC6: i casi di esonero dalla comunicazione per i professionisti
di Ennio VialIn un precedente intervento abbiamo esaminato le condizioni per essere considerati “intermediario” tenuto alla comunicazione, ed abbiamo avuto modo di constatare che i professionisti sono spesso inquadrabili come fornitori di servizi e talora anche come promotori.
Si deve ad ogni buon conto segnalare che vi sono delle specifiche ipotesi di esclusione dalla comunicazione che sintetizziamo nella successiva tabella.
Le cause di esoneri per l’intermediario | ||
Previsione | Rif. normativo D.Lgs. 100/2020 |
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1 | La comunicazione è stata effettuata da un intermediario in un altro Paese UE o aderente al sistema di scambio informazioni | Articolo 4 |
2 | Comunicazione delle informazioni da parte di altro intermediario o concorrenza di obblighi tra intermediari | Articolo 3, comma 3 |
3 | Tutela del “segreto professionale” per le seguenti casistiche: · informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, nel corso dell’esame della sua posizione giuridica; · informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, con riferimento ad attività di difesa e/o rappresentanza in un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria; · informazioni ricevute dal cliente, o ottenute dal medesimo, sulla eventualità di intentare o evitare un procedimento innanzi ad una autorità giudiziaria |
Articolo 3, comma 4 |
4 | Rischio di “autoincriminazione” | Articolo 3, comma 5 |
L’ipotesi numero 1 è una casistica che, oltre all’intermediario, riguarda anche il contribuente. Si deve precisare che, allo stato attuale, come ricordato dalla circolare 2/E/2021, non esiste alcun Paese estraneo alla UE, nemmeno il Regno Unito, con cui è stato concordato uno scambio di informazioni su questi temi.
Si deve inoltre prestare attenzione al fatto che l’esonero non discende dalla mera constatazione dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario estero, quanto dalla verifica che le informazioni comunicate siano conformi a quanto richiesto dalla nostra normativa domestica. È appena il caso di sottolineare, infatti, che i vari Paesi hanno recepito in modo differenziato la direttiva.
Analoghe considerazioni vanno fatte anche in relazione al successivo punto 2.
Il punto 3 declina le casistiche in cui la comunicazione è evitata per rispettare il segreto professionale. In sostanza, a differenza di molti altri Paesi che danno molto peso al segreto professionale, il legislatore italiano limita il caso ad ipotesi che richiamano la disciplina antiriciclaggio.
A tutela dell’intermediario, peraltro, l’ultimo periodo del comma 4, dell’articolo 3 del decreto legislativo, prevede una clausola di salvaguardia da responsabilità per eventuali violazioni del segreto professionale secondo la quale le comunicazioni effettuate dagli intermediari, se poste in essere per le finalità previste dalla norma e in buona fede, “non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo”.
Questo approccio regalerà molte consulenze di un certo profili agli studi professionali radicati all’estero.
L’ultima casistica è quella della responsabilità penale. Per evitare l’autoincriminazione, l’intermediario sarà esonerato dalla comunicazione, ma dovrà comunque avvisare gli altri intermediari e il contribuente. La comunicazione operata da questi ultimi porterà all’incriminazione del professionista. Forse l’incriminazione su istanza di altri è più tutelante dell’autoincriminazione! Le mie oltremodo scarse competenze penali mi impediscono di esprimere un giudizio ma mi consentono di ipotizzare che il legislatore sia “incappato” in qualche svista.
È interessante inoltre segnalare ulteriori ipotesi di esonero previste a livello interpretativo dalla circolare 2/E/2021, che per comodità riportiamo nella successiva tabella.
Le casistiche di esonero introdotte dalla circolare 2/E/2021 | |
1 | la mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo |
2 | la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile |
3 | l’invio delle dichiarazioni fiscali |
4 | l’assistenza durante le verifiche fiscali |
5 | l’assistenza nell’ambito di un contenzioso, purché effettuate in un momento temporale successivo a quello in cui lo schema è stato completamente attuato, anche se contestualmente il meccanismo continua a produrre i relativi effetti fiscali |
6 | i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero |
7 | le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempimento rispetto alla disciplina in commento |
8 | la predisposizione delle analisi economiche o di benchmark, nonché della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (Masterfile e Countryfile) |
9 |
la predisposizione di un’istanza di procedura amichevole (MAP) o di rettifica unilaterale, volta a eliminare la doppia imposizione, nonché di un’istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale (unilaterale, bilaterale o multilaterale) |