Dal 1 luglio in vigore, con qualche problema, il DURC on line
di Luca VannoniA seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene in modalità esclusivamente telematica, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare. La nuova procedura, entrata in vigore senza alcuna sperimentazione, ha creato notevoli problemi ai consulenti del lavoro nell’accedere ai dati per le aziende di cui hanno delega a operare: tuttavia, nonostante l’esplicita richiesta da parte dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la nuova procedura non ha visto prorogata la sua entrata in vigore.
Prima di entrare nel merito delle novità, si ricorda che il DURC certifica la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, e dei premi assicurativi: da norma che riguardava in via esclusiva le attività di appalto, di opere, servizi e forniture, con amministrazioni pubbliche, è stata progressivamente estesa a tutti i lavori, anche quelli privati, nell’edilizia, per il rilascio di attestazioni SOA e per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere.
Il DURC ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta: nel corso di validità, le verifiche sono reinviate dalla procedura telematiche al DURC on line attivo.
Da un punto di vista operativo, la verifica è effettuata dai soggetti abilitati ed in possesso di specifiche credenziali, interrogando direttamente online gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili, digitando il codice fiscale del soggetto da verificare e seguendo le disposizioni amministrative emanate dagli enti: la circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015, la circolare INAIL n. 61 del 25 giugno 2015. In termini concreti, l’utente in possesso delle credenziali accede alla sezione “Durc On Line” scegliendo una delle seguenti opzioni:
- Consultazione Regolarità;
- Lista Richieste;
- Richiesta Regolarità.
Se il sistema verifica che è già pervenuta una precedente richiesta, in occasione della richiesta di regolarità, all’utente sarà fornito il numero di protocollo già assegnato, altrimenti alla richiesta sarà attribuito un nuovo numero di protocollo.
La regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e ai collaboratori iscritti alla gestione separata, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Per le imprese di nuova costituzione, non verrà fornita alcuna attestazione fino al compiersi di tale periodo.
Se l’esito conferma la regolarità, l’applicazione consente la stampa del DURC , che costituisce l’attestazione di regolarità. In caso contrario, la procedura evidenzia automaticamente l’origine dell’irregolarità, come l’assenza delle denunce obbligatorie o la presenza di debiti, per i quali è necessario l’intervento dell’ente interessato, che deve chiedere la regolarizzazione o il versamento dei premi tramite PEC al soggetto verificato o all’intermediario ex l. 12/1979. La regolarizzazione comporta l’aggiornamento delle banche dati di tutti gli enti e la creazione del documento attestante la regolarità. Se, a seguito dell’invito a regolarizzare, non viene presentata la denuncia dall’impresa, ovvero la stessa non contenga gli elementi necessari, la verifica attesta un esito di irregolarità.
È importante sottolineare come la regolarità sussista anche nei seguenti casi:
- Rateizzazioni concesse da INPS; INAIL o dalle Casse Edili;
- Sospensioni dei pagamenti disposte da norme di legge;
- Crediti in fase amministrativa oggetto di compensazioni;
- Crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario;
- Crediti affidati ad agenti della riscossione per i quali sia disposta la sospensione.
Inoltre, la regolarità viene attestata anche in caso non gravi scostamenti tra il dovuto e il versato, considerati come tali se l’omissione, per singolo istituto, è pari o inferiore a 150,00 € comprensivi di eventuali accessori di legge. Con tale importante disposizione, in vigore dal 1° giugno 2015, si superano i problemi legati a DURC negati per differenze di pochi euro.
In caso di irregolarità, l’interessato, avvalendosi delle procedure in uso, può sanare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito alla regolarizzazione: ad ogni modo, tenuto conto che gli enti interessati non potranno dichiarare l’irregolarità prima della definizione dell’esito della verifica, il DURC terrà conto dell’intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire entro il 30esimo giorno dalla data della prima richiesta. Infatti, decorso il termine di 15 giorni, l’esito della verifica sarà comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta.
Particolari disposizioni vigono in caso di procedure concorsuali (art. 5 del DM 30 gennaio 2015). In caso di concordato con continuità aziendale, l’impresa si considera regolare nel periodo tra pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione. È necessario, ad ogni modo, che il piano di risanamento preveda l’integrale soddisfacimento dei crediti nei confronti degli istituti, con scadenza antecedente alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
In caso di fallimento con esercizio provvisorio, la regolarità viene attestata a condizione che gli obblighi contributivi scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti. In caso di amministrazione straordinaria, la regolarità viene attestata a condizione che gli obblighi contributivi scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura risultino essere stati insinuati e i contributi dovuti per i periodi successivi siano regolarmente assolti.
Le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi, in occasione del concordato preventivo o per un accordo di ristrutturazione dei debiti, sono considerate regolari per l’emissione del Durc, per il periodo intercorrente la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologa dell’accordo, se viene previsto, nel piano di ristrutturazione, il pagamento parziale, anche in forma dilazionata, dei debiti contributivi.