Dal 1 ottobre 2015 il nuovo INTRA – 12
di Luca MambrinL’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 25 agosto 2015 ha approvato il nuovo modello Intra – 12.
A riguardo, si ricorda che si è reso necessario adeguare la nuova modulistica a seguito delle modifiche introdotte all’art. 49 del D.L. n. 331/1993, che disciplina tale adempimento, dalla Legge n. 228/2012 (la Finanziaria del 2013) la quale ha previsto che la presentazione del modello Intra – 12 debba essere effettuata entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente (e quindi non più per gli acquisti registrati nel mese precedente).
Il nuovo modello deve essere utilizzato, a decorrere dal 1 ottobre 2015, da:
- gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta ed i produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro previsto dall’art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/1993, ovvero qualora in relazione a tali acquisti abbiano optato per l’applicazione dell’iva in Italia;
- gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (enti non commerciali), non soggetti passivi d’imposta e produttori agricoli in regime di esonero che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d’imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge;
- gli enti non commerciali soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali,
Le istruzioni precisano che il nuovo Intra – 12 deve essere presentato per comunicare l’ammontare:
- degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 comma 2, secondo periodo del D.P.R. n. 633/72;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura ai sensi dell’art. 17 comma 2, primo periodo del D.P.R. n. 633/72);
- degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolarizzazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del DL n. 331/93, nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel campo “Periodo di riferimento”, ulteriore aspetto innovativo della modulistica, occorre indicare:
- il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti comunitari;
- il mese di effettuazione degli acquisti da soggetti non comunitari o da soggetti comunitari nel caso di mancata ricezione della fattura.
Non dovrà quindi essere più indicato, come avveniva nel modello precedente, il mese di registrazione degli acquisti.
In particolare nella sezione “Acquisti” va indicato l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta riferita alle varie tipologie di operazioni:
- nel caso di acquisti intracomunitari di beni, al campo 1 va indicato l’imponibile e al campo 2 la relativa imposta;
- nel caso di acquisti di beni ceduti nel territorio dello Stato da soggetti stabiliti in altri Stati dell’UE, al campo 3 va indicato l’imponibile mentre al campo 4 la relativa imposta;
- nel caso di acquisti di servizi resi da soggetti stabiliti in altri Stati dell’ UE e rilevanti nel territorio dello stato, nel campo 5 deve essere indicato l’imponibile mentre nel campo 7 la relativa imposta, evidenziando nel campo 6 (di cui del campo 5) le operazioni art. 7 – ter;
- nel caso di acquisti di beni ceduti nel territorio dello stato da soggetti stabiliti in Stati extra UE, nel campo 8 va indicato l’imponibile e nel campo 9 la relativa imposta;
- nel caso di acquisti di servizi resi da soggetti stabiliti in altri Stati extra UE e rilevanti nel territorio dello stato, nel campo 10 deve essere indicato l’imponibile mentre nel campo 12 la relativa imposta, evidenziando nel campo 11 (di cui del campo 10) le operazioni art. 7 – ter;
Si ricorda infine che il nuovo modello va presentato in via telematica o direttamente dal contribuente tramite i canali Entratel e Fisconline o tramite un intermediario abilitato e, come detto, va utilizzato a decorrere dal 1 ottobre 2015.