Dal 1 ottobre comunicazione black list in “formato spesometro”
di Fabio GarriniGià in un precedente contributo (si veda “Funzione polivalente per il nuovo spesometro” in Euroconference NEWS del 17/9/2013) si è avuto modo di commentare come una delle caratteristiche principali del nuovo schema di spesometro approvato con provvedimento del 2.8.2013 sia quello di essere un supporto che servirà per comunicare una moltitudine di informazioni, dagli acquisti da San Marino, alle operazioni di leasing e noleggio, dagli acquisti in contanti da parte di dei cittadini extracomunitari, fino alle operazioni intrattenute con gli operatori residenti nei paradisi fiscali (si tratta, in particolare, dei paesi individuati dai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001). Quest’ultimo rappresenta un adempimento tutt’altro che di “nicchia”, ma che sostanzialmente tutti conoscono visto che nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata sono presenti Stati a noi vicini quali la Svizzera, San Marino e il Principato di Monaco.
La scadenza
Il precedente modello (approvato con provvedimento del 28.5.2010 e le relative specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento del 5.7.2010) viene abrogato, per cui dovrà essere utilizzato ancora per comunicare le operazioni registrate nei mesi di agosto e settembre ovvero, qualora il contribuente osservasse una periodicità trimestrale, nel terzo trimestre 2013. Dal 1° ottobre si dovrà utilizzare il nuovo modello, compilando il quadro BL e indicando nel frontespizio che si tratta di una comunicazione con soggetti ubicati in paradisi fiscali (barrando l’apposita casella) e indicando il mese o trimestre di riferimento).
Il primo aspetto da rimarcare è il fatto che, ad oggi, per la comunicazione black list non è fissata una scadenza annuale, come per gli altri dati dello spesometro, ma si dovrà inoltrare secondo le scadenze originariamente previste. L’art. 3 del DM 30.3.2010 (attuativo di tale adempimento) stabilisce infatti che il modello di comunicazione deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Il periodo di riferimento, a norma del precedente art. 2, è individuato:
- nel trimestre, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- nel mese, per i soggetti che superano la predetta soglia.
Potremo in effetti dire che, ad oggi, più che essere stato “incorporato” l’adempimento, è stato “incorporato” solo il modello sul quale renderlo: il che, ovviamente, pare una semplificazione davvero modesta (anzi…).
Fortunatamente il DDL semplificazioni (di cui si parla da qualche mese) contiene una previsione che permette di rendere anche tali informazioni con cadenza annuale, nell’ambito della comunicazione complessiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA: in quel caso vi sarebbe davvero un assorbimento di adempimenti e quindi auspichiamo che tale (reale) semplificazione possa arrivare quanto prima.
Operazioni escluse dallo spesometro
L’altro tema da evidenziare riguarda le operazioni escluse dallo spesometro.
Il provvedimento 2.8.2013 richiama quali situazioni di esonero le operazioni di importazione, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 DPR 605/1973 e gli acquisti da parte di soggetti non titolari di partita IVA, non documentati da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Non compare formalmente più l’esonero relativo alle operazioni black list, il che porterebbe al paradosso che tali operazioni dovrebbero essere indicate:
- una prima volta tra le operazioni intrattenute con i paradisi fiscali e comunicate mensilmente o trimestralmente,
- una seconda volta nell’ambito dello spesometro annuale, ma questa volta solo se si tratta di operazioni territorialmente rilevanti in Italia (ulteriore presupposto che complica ulteriormente le cose).
Pare una soluzione assurda e, confidando sul fatto che tali operazioni vengono comunque già conosciute dall’Amministrazione Finanziaria, pare comunque logico che esse non debbano essere comunicate una seconda volta tramite lo spesometro.
Si badi che tale ragionamento non riguarda solo le operazioni effettuate dal 1.10.2013, ma anche tutte le operazioni 2012: se vale il ragionamento appena proposto, nello spesometro in scadenza il prossimo 12/21 novembre 2013 (termine dipendente dalla periodicità IVA del contribuente), non dovranno essere incluse le operazioni con paesi black list.
Occorre poi ricordare che per le operazioni black list, il D.L. 16/2012 aveva introdotto la soglia di rilevanza posta a 500 euro (che il DDL semplificazioni dovrebbe innalzare sino a 1.000 euro); se la logica fosse quella di escludere dallo spesometro le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, occorrerebbe concludere che andrebbero incluse nella comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA le operazioni di importo inferiore a 500 euro. Ma si tratterebbe di un evidente paradosso, visto che il legislatore le ha già ritenute non significative ponendo la soglia di cui sopra.
Pare più logico propendere per una più generale esclusione dallo spesometro di tutte le operazioni intrattenute con soggetti ubicati in paradisi fiscali: almeno auspichiamo che questa sia la direzione che vorrà assumere l’Amministrazione Finanziaria.
Certo è che, allorquando la comunicazione black list sarà definitivamente incorporata nello spesometro, dopo che ne sarà prevista la periodicità annuale, anche tale problema risulterà risolto.