Dal 2017 formazione continua obbligatoria per i revisori
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le istruzioni per l’assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua da parte degli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Pare utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, D.Lgs. 135/2016, l’obbligo di formazione continua dei revisori legali è previsto a partire dal 1° gennaio 2017: da questa data, pertanto, decorre il primo triennio formativo (01.01.2017 – 31.12.2019) entro il quale i professionisti dovranno maturare 60 crediti formativi a triennio, in ragione di almeno 20 crediti formativi per anno.
La metà dei crediti (ovvero almeno dieci crediti per ciascuna annualità) dovranno riguardare le “materie caratterizzanti”, ovvero:
- Gestione del rischio e controllo interno;
- Principi di revisione nazionale e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE;
- Disciplina della revisione legale;
- Deontologia professionale ed indipendenza;
- Tecnica professionale della revisione.
Nella circolare in commento è altresì precisato che “la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta.”
Purtuttavia, pare necessario sottolineare che è abbastanza indefinito il concetto di “medesimo argomento”: escludendo i corsi aventi lo stesso identico titolo, pare infatti difficile etichettare un corso come avente il medesimo argomento dell’altro.
Il secondo corso potrebbe essere infatti focalizzato sulle novità a seguito di un’intervenuta riforma, oppure potrebbe approfondire uno specifico aspetto trattato dall’altro corso solo nell’ambito di una più vasta analisi, così come potrebbe avere un “taglio” più operativo rispetto al precedente corso finalizzato allo studio della disciplina.
D’altra parte, l’allegato A della Determina R.G.S. prot. n. 37343 del 07/03/2017 “Programma di aggiornamento professionale revisori legali anno 2017” indica le materie caratterizzanti e le altre materie, definendo, per ciascuna materia, i contenuti. Non è invece presente alcun richiamo al termine “argomento”.
L’unico esempio proposto nella circolare, comunque non idoneo a fugare ogni dubbio è il seguente: “ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, al medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione”.
Posto che i singoli principi di revisione sono indicati tra i “contenuti”, potrebbe ritenersi che un utile punto di riferimento possa essere rappresentato, appunto, dall’elencazione dei contenuti indicata nell’allegato A della Determina R.G.S. prot. n. 37343 del 07/03/2017: sul punto sarebbero tuttavia opportuni dei chiarimenti.
Ad ogni buon conto, la circolare n. 26 del 6 luglio 2017 precisa che l’attività formativa potrà essere svolta mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, oppure mediante partecipazione a programmi di formazione – in aula o a distanza – erogati da società o enti pubblici o privati accreditati.
Pare utile ricordare, infine, che, a seguito delle novità introdotte con l’articolo 9 D.Lgs. 135/2016, l’obbligo di formazione continua riguarda, dal 1° gennaio 2017, tutti i revisori dei conti, ovvero sia quelli iscritti nella sezione A, sia quelli iscritti nella sezione B: anche i revisori c.d. “inattivi”, pertanto, saranno tenuti a rispettare gli obblighi di formazione continua, così come appena illustrati.