17 Gennaio 2020

Dal 2020 è dovuta l’imposta di consumo sulle “cartine”

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio 2020 (all’articolo 1, comma 660, L. 160/2019) ha introdotto l’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, con l’istituzione dell’articolo 62-quinquies D.Lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise).

La nuova disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 e prevede che “le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico”.

Oggetto della imposizione sono pertanto le cartine, quelle arrotolate senza tabacco (tubetti) e i filtri utilizzati per arrotolare le sigarette, cioè per il consumo del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1, dello stesso D.Lgs. 504/1995.

L’imposta di consumo è dovuta dal produttore (o fornitore nazionale) o dal rappresentante fiscale del produttore (o fornitore estero) all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite autorizzate, con le modalità previste dall’articolo 39-decies. Le rivendite di cui alla L. 1293/1957 sono le uniche autorizzate a vendere i prodotti al pubblico.

È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti i prodotti.

La circolazione di tali prodotti è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste dalla determinazione direttoriale del 31 dicembre 2019 Prot. 242266 dell’Agenzia delle Dogane. Con il provvedimento sono disciplinati anche gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta e la circolare dell’Agenzia delle Dogane 5658/RU del 7 gennaio 2020 ne commenta il contenuto.

In particolare, gli articoli 2 e 3 della determinazione direttoriale recano le disposizioni per l’identificazione, mediante attribuzione di un codice, dei soggetti obbligati, dei depositi, e dei beni assoggettati ad imposta i quali sono registrati in apposite tabelle di commercializzazione.

Gli obblighi amministrativi e contabili (di cui all’articolo 4) riguardano

  • la tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze, le cui operazioni contabili devono trovare riscontro nella ordinaria documentazione commerciale (essenzialmente fatture di acquisto e di vendita),
  • la trasmissione all’Agenzia di un prospetto riepilogativo delle immissioni in consumo (cessioni alle rivendite) effettuate in ogni periodo d’imposta (quindicina).

Ai quantitativi risultanti dalle cessioni alle rivendite di generi di monopolio viene applicata l’aliquota di imposta prevista dalla legge (€ 0,0036 il pezzo) al fine di determinare il debito di imposta per ciascuna quindicina, da versare all’erario nella quindicina successiva (articolo 5) utilizzando il modello F24 accise. Nelle more dell’istituzione del codice-tributo per il versamento mediante detto modello, è previsto che il pagamento sia effettuato in Tesoreria mediante bonifico sul pertinente capitolo 1605 del Bilancio dello Stato.

L’articolo 6 chiarisce che, in caso di ritardo nel pagamento dell’imposta, sono dovuti gli interessi e l’indennità di mora nella misura stabilita dall’articolo 3, comma 4, del Testo unico delle accise mentre l’articolo 7 definisce i poteri dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo.

Poiché l’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo trova applicazione, ai sensi dell’articolo 19 della Legge di bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020, la norma transitoria contenuta nell’articolo 8 prevede che nelle more dell’adeguamento alle disposizioni previste, l’imposta di consumo è comunque liquidata sulla base della ordinaria documentazione contabile del soggetto obbligato ed è versata con le modalità descritte in precedenza (articolo 5).

L’adeguamento ai suddetti obblighi dovrà intervenire entro il 31 gennaio 2020.

Il comma 3 stabilisce che i rivenditori comunicano, all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, le scorte di prodotti detenute al 31 dicembre 2019.

Le disposizioni della determinazione direttoriale si applicano nei confronti dei soggetti obbligati e non anche di altri operatori (importatori, produttori, distributori) che non effettuano le cessioni dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, fermo restando che detti operatori non sono legittimati ad effettuare la vendita al pubblico dei prodotti, bensì a cederli ai soggetti obbligati (i quali sono tenuti a richiederne l’inserimento nelle tabelle di commercializzazione).

Per i prodotti destinati esclusivamente ad essere forniti in altri Stati membri dell’Unione europea o ad essere esportati, deve essere comunque richiesta dall’operatore (soggetto obbligato o meno) l’inserimento nella tabella di commercializzazione, al fine di legittimarne la circolazione sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 62-quinquies.