Dal Semplificazioni bis nuova linfa per le agroenergie
di Luigi ScappiniIl c.d. Decreto Semplificazioni bis (D.L. 77/2021), convertito con L. 108/2021, pubblicato sul Supplemento Ordinario 181 della Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, ha portato alcune novità interessanti per le agroenergie.
Gli interventi, come noto, si innestano in un contesto in cui li Governo si è impegnato con l’Unione Europea nella realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra cui, tema particolarmente caro e al contempo dibattuto dell’Unione Europea, vi è quello della riduzione dell’emissione dei gas serra attraverso l’incentivazione all’utilizzo di forme energetiche alternative.
Il comma 5 dell’articolo 31, introdotto in sede di conversione in legge, interviene sull’articolo 65 D.L. 1/2012 (c.d. Decreto liberalizzazioni); introducendo il nuovo comma 1-quater, viene, nello specifico, parzialmente derogata la limitazione contenuta nel comma 1 per cui gli incentivi statali previsti al D.Lgs. 28/2011 non spettano agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
Infatti, viene prevista la possibilità di accedere agli incentivi per gli impianti agro-voltaici che adottano soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Il successivo comma 1-quinquies, stabilisce, inoltre, che l’accesso agli incentivi è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che permettano la verifica dell’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Infine, quale norma di chiusura con intento antielusivo, è stabilito al comma 1-sexies dell’articolo 65 D.L. 1/2012, che nel caso in cui dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui sopra, richieste per poter derogare alla regola generale e accedere agli incentivi statali, vengono meno i benefìci fruiti.
Il successivo articolo 31-bis D.L. 77/2021, introdotto anch’esso in sede di conversione in legge del decreto, interviene nel settore dei biometano e del biogas, stabilendo, con il preciso intento di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, che i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, al D.M. 23.06.2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del D.M. 02.03.2018.
Sempre per incentivare la produzione di biometano e biogas viene stabilito che le norme relative alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure autorizzative previste dall’articolo 12 D.Lgs. 387/2003 si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 327/2001.
Da ultimo si segnala la previsione di cui all’articolo 31-ter D.L. 77/2021, sempre introdotto a mezzo della L. 108/2021 di conversione del Decreto Semplificazioni bis, in materia ancora di biogas in un contesto di incentivazione all’economica circolare.
Con il fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, viene modificato l’articolo 1, comma 954, L. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019), prevedendo che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, D.Lgs. 28/2011, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell’articolo 2135, cod. civ., e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al D.M. 23.06.2016.